Art. 3 
 
 
                     Elezione del Vicepresidente 
 
  1. Subito dopo aver deliberato sulla verifica prevista dall'art. 2,
il Consiglio,  nella  stessa  seduta,  procede  a  scrutinio  segreto
all'elezione  del  Vicepresidente  tra  i   componenti   eletti   dal
Parlamento. 
  2.  Ciascuno  dei  componenti  scrive  sulla  scheda  un  nome.  E'
proclamato eletto colui che ha  raccolto  i  voti  della  maggioranza
assoluta dei componenti del  Consiglio.  Se  nessuno  raggiunge  tale
maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione e,  se
necessario, a una terza votazione, nella quale e'  proclamato  eletto
colui che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio
tra i componenti che hanno riportato il maggior numero di voti, ed e'
proclamato eletto chi abbia riportato il maggior numero di  voti.  In
caso di parita'  anche  in  esito  alla  votazione  di  ballottaggio,
prevale il piu' anziano di eta'.