Art. 3 Elezione del Vicepresidente 1. Subito dopo aver deliberato sulla verifica prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento. 2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che ha raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione e, se necessario, a una terza votazione, nella quale e' proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che hanno riportato il maggior numero di voti, ed e' proclamato eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' anche in esito alla votazione di ballottaggio, prevale il piu' anziano di eta'.