Art. 31 Esame degli atti e dei fascicoli da parte dei componenti del Consiglio 1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione e di ottenere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonche' di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare. 2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli e gli atti pervenuti alla Sezione disciplinare. 3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della Sezione disciplinare, che ne prende nota. 4. Nel caso in cui la consultazione degli atti del procedimento disciplinare e' necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una Commissione o del Consiglio, gli atti possono essere esibiti dal segretario addetto alla Sezione disciplinare che partecipera' alla seduta della Commissione o del Consiglio conservando la disponibilita' del fascicolo. Sulla eventuale richiesta di rilascio di copia di tutti o di parte di tali atti decide il Vicepresidente in qualita' di Presidente della Sezione disciplinare. 5. Il Consiglio, su proposta della Settima commissione, approva, contestualmente al completamento del processo di aggiornamento tecnologico, un'apposita circolare per disciplinare le modalita' di accesso nella rete consiliare informatica e telematica.