Art. 31 
 
 
                  Esame degli atti e dei fascicoli 
                da parte dei componenti del Consiglio 
 
  1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione
e di ottenere copia  dei  fascicoli  personali  dei  magistrati,  del
registro delle Commissioni e  di  tutti  i  verbali,  gli  atti  e  i
documenti relativi a ogni pratica che vi  sia  iscritta,  nonche'  di
ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da  parte  del
Comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio
dell'azione disciplinare. 
  2. I  componenti  del  Consiglio  hanno  diritto  di  consultare  i
fascicoli e gli atti pervenuti alla Sezione disciplinare. 
  3.  I  suddetti  componenti  consultano  i  fascicoli  relativi  ai
procedimenti  disciplinari  presso  la   segreteria   della   Sezione
disciplinare, che ne prende nota. 
  4. Nel caso in cui la consultazione  degli  atti  del  procedimento
disciplinare e'  necessaria  per  la  definizione  di  una  specifica
pratica, su richiesta di una Commissione o del  Consiglio,  gli  atti
possono  essere  esibiti  dal   segretario   addetto   alla   Sezione
disciplinare che partecipera' alla seduta  della  Commissione  o  del
Consiglio  conservando  la  disponibilita'   del   fascicolo.   Sulla
eventuale richiesta di rilascio di copia di tutti o di parte di  tali
atti decide il Vicepresidente in qualita' di Presidente della Sezione
disciplinare. 
  5. Il Consiglio, su proposta della  Settima  commissione,  approva,
contestualmente  al  completamento  del  processo  di   aggiornamento
tecnologico, un'apposita circolare per disciplinare le  modalita'  di
accesso nella rete consiliare informatica e telematica.