Art. 33 Rilascio di copia degli atti 1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari, anche adottate dalle Commissioni, ove siano assunte in seduta pubblica. 2. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso: a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; b) i documenti che riguardano la tutela dell'ordine pubblico, l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; c) i documenti che riguardano la sicurezza personale dei magistrati; d) i documenti che riguardano la sfera sanitaria delle persone; e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone; f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'iscrizione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti; g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio. 3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso e il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza e' necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui e' strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 4. La prevalenza dell'accesso difensivo sul diritto alla riservatezza e' verificata caso per caso e in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso. 5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti definiti in Consiglio, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, in relazione alle fattispecie di cui ai commi precedenti. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia stata disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro il diniego di autorizzazione, anche parziale, e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni. 6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti di cui ai commi precedenti. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni. 7. Sono consentiti agli interessati la visione e il rilascio di copia della relazione o del parere redatto dall'Ufficio studi e documentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), a condizione che tali atti si inseriscano in un procedimento conclusosi con provvedimento definitivo del Consiglio o di una Commissione, che a quella relazione o a quel parere abbia fatto rinvio espresso. Sulla richiesta di accesso decide il Comitato di presidenza; contro il provvedimento motivato di diniego e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni. In ogni caso resta sottratto all'accesso il parere reso dall'Ufficio Studi in relazione a un procedimento contenzioso o precontenzioso. 8. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.