Art. 33 
 
 
                    Rilascio di copia degli atti 
 
  1. Tutti hanno diritto di ottenere  copia  o  visione  dei  verbali
delle sedute pubbliche del Consiglio  e  delle  delibere  consiliari,
anche  adottate  dalle  Commissioni,  ove  siano  assunte  in  seduta
pubblica. 
  2. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  sono
sottratti all'accesso: 
  a) i documenti coperti da segreto  o  da  divieto  di  divulgazione
espressamente previsti dalla legge; 
  b) i documenti  che  riguardano  la  tutela  dell'ordine  pubblico,
l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
  c)  i  documenti  che  riguardano  la   sicurezza   personale   dei
magistrati; 
  d) i documenti che riguardano la sfera sanitaria delle persone; 
  e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone; 
  f) i documenti attinenti a procedimenti  penali  e  disciplinari  o
concernenti l'iscrizione dei ricorsi amministrativi, fatta  eccezione
per la fase pubblica dei procedimenti; 
  g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio. 
  3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso e il rilascio  di
copia dei documenti amministrativi la cui  conoscenza  e'  necessaria
per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di
documenti  contenenti  dati  sensibili  e  giudiziari,  l'accesso  e'
consentito nei limiti in cui e'  strettamente  indispensabile  e  nei
termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
vita sessuale. 
  4.  La  prevalenza  dell'accesso   difensivo   sul   diritto   alla
riservatezza e' verificata caso per caso e in concreto rispetto  alle
effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso. 
  5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni,
nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso  dei
procedimenti definiti in Consiglio, sono autorizzati dal Comitato  di
presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di  tutti  i
soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori  di  interessi
diffusi,  che  hanno  un  interesse  diretto,  concreto  e   attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata  e  collegata
al documento  del  quale  e'  chiesto  l'accesso.  Con  provvedimento
motivato, l'autorizzazione puo'  essere  negata,  in  relazione  alle
fattispecie di cui ai commi precedenti. La visione o il  rilascio  di
copie delle delibere adottate in seduta segreta non  sono  consentiti
nei casi in cui la segretazione sia stata disposta  per  esigenze  di
tutela della sicurezza di beni o  persone,  salvo  che  la  richiesta
provenga  dal  magistrato  interessato  al  procedimento.  Contro  il
diniego di autorizzazione, anche  parziale,  e'  ammesso  reclamo  al
Consiglio che delibera entro trenta giorni. 
  6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio
di copia dei verbali delle Commissioni,  nonche'  degli  atti  e  dei
documenti formati  o  acquisiti  nel  corso  del  procedimento,  sono
autorizzati  dal  Comitato  di  presidenza,   previo   parere   della
Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la  copia
di tali atti siano strettamente  necessari  al  richiedente  per  far
valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti  di  cui  ai
commi  precedenti.  Contro   ogni   diniego,   anche   parziale,   di
autorizzazione e' ammesso reclamo al  Consiglio  che  delibera  entro
trenta giorni. 
  7. Sono consentiti agli interessati la visione  e  il  rilascio  di
copia della relazione o  del  parere  redatto  dall'Ufficio  studi  e
documentazione  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  b),  a
condizione che tali atti si inseriscano in un procedimento conclusosi
con provvedimento definitivo del Consiglio o di una Commissione,  che
a quella relazione o a quel parere abbia fatto rinvio espresso. Sulla
richiesta di accesso decide il  Comitato  di  presidenza;  contro  il
provvedimento motivato di diniego e' ammesso reclamo al Consiglio che
delibera  entro  trenta  giorni.  In  ogni   caso   resta   sottratto
all'accesso il parere reso  dall'Ufficio  Studi  in  relazione  a  un
procedimento contenzioso o precontenzioso. 
  8. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.