Art. 34 Obbligo del segreto 1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali e' stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 33, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, puo' disporne la segretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito. 3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti. 4. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo. 5. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni e sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.