Art. 34 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti del Consiglio sono  tenuti  al  segreto  su  quanto
riguarda le sedute del Consiglio per le quali  e'  stata  esclusa  la
pubblicita', nonche' su quanto concerne i  lavori  delle  Commissioni
per i quali e' stata deliberata la segretazione, nei  limiti  in  cui
essa e' stata disposta.  Non  sono  coperti  da  segreto,  salvo  che
ricorrano  esigenze  di  sicurezza,  le  deliberazioni  adottate  dal
Consiglio,  i  dispositivi  delle  proposte  delle  Commissioni,   il
risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 
  2. Le  Commissioni,  se  sussistono  le  esigenze  di  riservatezza
indicate  nell'art.  33,  possono  deliberare,  a   maggioranza   dei
componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti.  Per
i   medesimi   motivi,   il   Comitato   di   presidenza,    all'atto
dell'assegnazione della pratica  alla  Commissione  competente,  puo'
disporne la segretazione provvisoria fino a che  la  Commissione  non
abbia deliberato in merito. 
  3. La segretazione disposta dalla  Commissione  ha  efficacia  fino
alla approvazione delle proposte da sottoporre  al  Consiglio,  salvo
che la Commissione non deliberi, con il voto  della  maggioranza  dei
propri  componenti,  di  proporre  al  Consiglio  di   escludere   la
pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di
singoli atti o documenti. 
  4.  I  magistrati  della  segreteria   e   dell'Ufficio   studi   e
documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al  segreto
su quanto riguarda le sedute del Consiglio  per  le  quali  e'  stata
esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del
comma 1 del presente articolo. 
  5.  I  magistrati  della  segreteria   e   dell'Ufficio   studi   e
documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al  segreto
su quanto riguarda le sedute delle  Commissioni  e  sugli  atti  e  i
documenti formati o acquisiti nel corso dei  procedimenti  consiliari
sino alla loro definizione in seduta pubblica.