Art. 35 
 
Pubblicazione  sul  portale  unico  istituzionale  del  Consiglio   e
  disciplina della comunicazione con  il  Consiglio  direttivo  della
  Corte di cassazione e i Consigli giudiziari 
 
  1. Il Consiglio pubblica sul portale unico istituzionale le notizie
sull'attivita' del Consiglio, secondo le  direttive  individuate  con
una specifica delibera. In particolare, viene curata la pubblicazione
di tutti i resoconti sommari delle sedute del Consiglio, di quelli di
cui all'art. 30 e delle delibere riguardanti: 
  a) le pubblicazioni per la copertura dei posti vacanti  presso  gli
uffici giudiziari; 
  b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma  degli  articoli
22, 23 e 25; 
  c) le risoluzioni adottate ai sensi dell'art. 24; 
  d) gli altri atti e documenti di  cui  il  regolamento  dispone  la
pubblicazione. 
  2. Sul portale unico istituzionale possono  essere  pubblicati,  su
richiesta di ciascun componente, con le modalita' disciplinate  dalla
delibera di cui al comma 1, ulteriori atti o documenti,  purche'  non
coperti da esigenze di segretezza o tutela della riservatezza,  anche
di terzi, e a condizione che non siano stati esaminati o non si siano
formati nel corso di sedute segrete. 
  3. La richiesta deve essere formulata entro quindici  giorni  dalla
seduta cui si riferisce. 
  4. Ogni comunicazione con gli uffici giudiziari, con  il  Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e con i Consigli giudiziari viene
effettuata mediante posta elettronica certificata. 
  5.   Il   Consiglio,   mediante   la    Struttura    tecnica    per
l'organizzazione, cura lo sviluppo e  l'implementazione  di  efficaci
forme dirette di comunicazione in rete  con  il  Consiglio  direttivo
della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari.