Art. 35 Pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio e disciplina della comunicazione con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari 1. Il Consiglio pubblica sul portale unico istituzionale le notizie sull'attivita' del Consiglio, secondo le direttive individuate con una specifica delibera. In particolare, viene curata la pubblicazione di tutti i resoconti sommari delle sedute del Consiglio, di quelli di cui all'art. 30 e delle delibere riguardanti: a) le pubblicazioni per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari; b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 22, 23 e 25; c) le risoluzioni adottate ai sensi dell'art. 24; d) gli altri atti e documenti di cui il regolamento dispone la pubblicazione. 2. Sul portale unico istituzionale possono essere pubblicati, su richiesta di ciascun componente, con le modalita' disciplinate dalla delibera di cui al comma 1, ulteriori atti o documenti, purche' non coperti da esigenze di segretezza o tutela della riservatezza, anche di terzi, e a condizione che non siano stati esaminati o non si siano formati nel corso di sedute segrete. 3. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce. 4. Ogni comunicazione con gli uffici giudiziari, con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e con i Consigli giudiziari viene effettuata mediante posta elettronica certificata. 5. Il Consiglio, mediante la Struttura tecnica per l'organizzazione, cura lo sviluppo e l'implementazione di efficaci forme dirette di comunicazione in rete con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari.