Art. 36 
 
 
       Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza 
     e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria 
 
  1. Gli interventi del Consiglio a tutela di  singoli  magistrati  o
dell'ordine giudiziario nel suo  complesso  hanno  quale  presupposto
l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente
esercizio della giurisdizione tali da determinare  un  turbamento  al
regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria. 
  2. Le richieste di intervento a tutela ai sensi del  comma  1  sono
trasmesse dal Comitato di  presidenza  alla  Prima  commissione,  che
procede alla verifica dei  presupposti  per  l'avvio  della  relativa
procedura.  Quando  la  Commissione  ritiene  che   i   comportamenti
segnalati siano lesivi del prestigio  e  dell'indipendente  esercizio
della giurisdizione e siano tali  da  determinare  un  turbamento  al
regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione  giudiziaria,
delibera l'apertura della pratica e procede  all'istruttoria  e  alla
formulazione  della  proposta  da   sottoporre   al   Consiglio.   La
deliberazione di apertura della pratica e' assunta dalla  maggioranza
dei componenti la Commissione. 
  3. Se  non  viene  disposta  l'apertura  della  pratica,  la  Prima
commissione ne propone l'archiviazione.  La  proposta  e'  depositata
presso la segreteria generale del Consiglio e del  deposito  e'  data
tempestiva notizia al Presidente, nonche' a tutti  i  componenti  del
Consiglio mediante avviso al  loro  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione  del
deposito la proposta  di  archiviazione  si  intende  definitivamente
approvata. 
  4. Se entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito almeno la
meta' dei componenti del Consiglio avanza richiesta di apertura della
pratica, gli atti  sono  trasmessi  alla  Prima  commissione  per  la
trattazione  e  la  formulazione   della   proposta   da   sottoporre
all'approvazione del Consiglio.