Art. 36 Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria 1. Gli interventi del Consiglio a tutela di singoli magistrati o dell'ordine giudiziario nel suo complesso hanno quale presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria. 2. Le richieste di intervento a tutela ai sensi del comma 1 sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Prima commissione, che procede alla verifica dei presupposti per l'avvio della relativa procedura. Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione e siano tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria e alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio. La deliberazione di apertura della pratica e' assunta dalla maggioranza dei componenti la Commissione. 3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima commissione ne propone l'archiviazione. La proposta e' depositata presso la segreteria generale del Consiglio e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente, nonche' a tutti i componenti del Consiglio mediante avviso al loro indirizzo di posta elettronica istituzionale. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta di archiviazione si intende definitivamente approvata. 4. Se entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito almeno la meta' dei componenti del Consiglio avanza richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.