Art. 37 
 
Procedura per il conferimento degli uffici direttivi. Voto palese per
  il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi 
 
  1. Per il  conferimento  degli  uffici  direttivi,  la  Commissione
competente, anche su proposta del Presidente  della  Commissione  nei
casi  previsti  dall'art.  13,  comma  1-bis  e  1-ter  del   decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  previa  apposita  deliberazione,
indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e
le   conseguenti   motivate   conclusioni,   allegando   quelle   dei
dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto.
Per la  pubblicazione  del  resoconto  sommario  delle  sedute  della
Commissione si applica l'art. 30, comma 2. 
  2. All'esito la Commissione riferisce al Consiglio,  che  delibera.
Allo scopo di consentire la  valutazione  di  uno  o  piu'  aspiranti
diversi da  quelli  considerati  nella  proposta  o  nelle  proposte,
ciascun componente che non fa parte della Commissione competente puo'
chiedere, durante la seduta del Consiglio, il ritorno  della  pratica
in Commissione. In ogni caso, se vi sono piu'  richieste,  le  stesse
vanno formulate in un unico contesto  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dall'art. 46, commi 5 e 7. 
  3.  Il  Consiglio  si  esprime  sempre  con   voto   palese.   Tale
disposizione si applica anche alle deliberazioni del Consiglio per il
conferimento degli uffici semidirettivi.