Art. 37 Procedura per il conferimento degli uffici direttivi. Voto palese per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi 1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, anche su proposta del Presidente della Commissione nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto. Per la pubblicazione del resoconto sommario delle sedute della Commissione si applica l'art. 30, comma 2. 2. All'esito la Commissione riferisce al Consiglio, che delibera. Allo scopo di consentire la valutazione di uno o piu' aspiranti diversi da quelli considerati nella proposta o nelle proposte, ciascun componente che non fa parte della Commissione competente puo' chiedere, durante la seduta del Consiglio, il ritorno della pratica in Commissione. In ogni caso, se vi sono piu' richieste, le stesse vanno formulate in un unico contesto nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 46, commi 5 e 7. 3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese. Tale disposizione si applica anche alle deliberazioni del Consiglio per il conferimento degli uffici semidirettivi.