Art. 38 Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi 1. La Commissione competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il relativo bando sul portale unico istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di pubblicita' atte a garantire la generalita' e tempestivita' dell'informazione. 2. La Commissione, trascorso un congruo termine dalla data di pubblicazione del bando, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e a formulare la conseguente proposta. 3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, qualora essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione. 4. Quando devono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando, la proposta o le proposte della Commissione competente devono indicare i vincitori del concorso, stabilendone la posizione in graduatoria. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio e' ammessa la presentazione di proposte motivate, in alternativa a quella o a quelle avanzate dalla Commissione, con la necessaria indicazione, per ciascuno dei nuovi magistrati individuati come vincitori del concorso, del nominativo dell'escluso dall'elenco della proposta originaria. 5. Il Consiglio procede sempre a votazione separata per ciascun posto secondo l'ordine formulato dalla proposta unica di Commissione, da quella che ha conseguito la maggioranza di voti validi in Commissione o, in caso di proposte della Commissione che hanno conseguito la parita' di voti, da quella presentata in Commissione cronologicamente per prima. Per i posti per i quali siano state presentate proposte alternative, si procede d'ufficio a votazione per ballottaggio secondo le modalita' previste dall'art. 47, comma 5. 6. La graduatoria dei magistrati assegnatari viene determinata all'esito delle votazioni di cui al comma 5. Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale e' trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei sette giorni successivi, possono formulare osservazioni e chiedere che sul coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in assenza di tale richiesta, la deliberazione si intende definitivamente approvata. Il Consiglio, su proposta della Terza commissione, disciplina con apposita circolare le modalita' di attuazione del presente articolo. 7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente segnalare al Ministro della giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.