Art. 38 
 
 
       Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi 
 
  1. La Commissione competente individua i posti vacanti  che  devono
essere  coperti,  pubblica  il  relativo  bando  sul  portale   unico
istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di  pubblicita'  atte  a
garantire la generalita' e tempestivita' dell'informazione. 
  2. La Commissione, trascorso  un  congruo  termine  dalla  data  di
pubblicazione del bando, provvede  a  formare  la  graduatoria  degli
aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e  a  formulare  la
conseguente proposta. 
  3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione,  votando  sulla
proposta  della  Commissione,  e,  qualora  essa  sia  respinta,  sui
nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione. 
  4. Quando devono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio
contestualmente pubblicati con un  unico  bando,  la  proposta  o  le
proposte della Commissione competente devono indicare i vincitori del
concorso, stabilendone la posizione in graduatoria. Prima dell'inizio
della  discussione  in  Consiglio  e'  ammessa  la  presentazione  di
proposte motivate, in alternativa a quella o a quelle avanzate  dalla
Commissione, con la necessaria indicazione, per  ciascuno  dei  nuovi
magistrati individuati come vincitori del  concorso,  del  nominativo
dell'escluso dall'elenco della proposta originaria. 
  5. Il Consiglio procede sempre a  votazione  separata  per  ciascun
posto secondo l'ordine formulato dalla proposta unica di Commissione,
da quella  che  ha  conseguito  la  maggioranza  di  voti  validi  in
Commissione o, in  caso  di  proposte  della  Commissione  che  hanno
conseguito la parita' di voti, da quella  presentata  in  Commissione
cronologicamente per prima. Per i  posti  per  i  quali  siano  state
presentate proposte alternative, si procede d'ufficio a votazione per
ballottaggio secondo le modalita' previste dall'art. 47, comma 5. 
  6. La graduatoria  dei  magistrati  assegnatari  viene  determinata
all'esito delle votazioni di cui al comma 5. Quando,  in  esito  alle
deliberazioni del Consiglio,  le  assegnazioni  dei  posti  risultano
anche solo in parte difformi da  quelle  proposte  dalla  Commissione
competente,  il  provvedimento  finale  e'  trasmesso   alla   stessa
Commissione  esclusivamente  per  il  coordinamento  della   relativa
motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso  la
segreteria generale.  Dell'avvenuto  deposito  viene  data  immediata
comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei  sette  giorni
successivi,  possono  formulare  osservazioni  e  chiedere  che   sul
coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in  assenza
di  tale  richiesta,  la  deliberazione  si  intende  definitivamente
approvata.  Il  Consiglio,  su  proposta  della  Terza   commissione,
disciplina con apposita circolare  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo. 
  7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente
segnalare al Ministro della giustizia, per  gli  adempimenti  di  sua
competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.