Art. 39 Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio 1. Quando non sono state presentate istanze per l'assegnazione di un posto vacante, il Consiglio puo' designarvi d'ufficio un magistrato che ha manifestato il proprio consenso o, indipendentemente dal gradimento, un magistrato individuato secondo l'ordine di collocamento nel ruolo. 2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con un'apposita delibera del Consiglio.