Art. 39 
 
 
      Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio 
 
  1. Quando non sono state presentate istanze per  l'assegnazione  di
un  posto  vacante,  il  Consiglio  puo'  designarvi   d'ufficio   un
magistrato   che   ha   manifestato   il    proprio    consenso    o,
indipendentemente dal gradimento, un magistrato  individuato  secondo
l'ordine di collocamento nel ruolo. 
  2. Per disporre d'ufficio trasferimenti  nei  casi  previsti  dalla
legge, si osserva il procedimento stabilito con un'apposita  delibera
del Consiglio.