Art. 4 Elezione dei componenti della Sezione disciplinare. Presidenza della Sezione 1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della Sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento. 2. Nel caso in cui il Vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possono, per qualsiasi causa, presiedere la Sezione disciplinare, la presidenza e' assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data di elezione, a quello che abbia riportato piu' voti; nel caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'. 3. Il Presidente della Sezione, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti, in caso di assenza o impedimento, dei componenti effettivi per qualsiasi causa, anche connessa agli impegni di questi ultimi nello svolgimento delle altre funzioni all'interno del Consiglio. Il decreto e le sue eventuali variazioni successive sono comunicate al Consiglio per la presa d'atto.