Art. 4 
 
 
Elezione dei componenti della Sezione disciplinare. Presidenza  della
                               Sezione 
 
  1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio  procede
all'elezione di  sei  componenti  effettivi  e  di  dieci  componenti
supplenti della Sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma  4,
della legge 24 marzo 1958,  n.  195  e  successive  modificazioni.  I
componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione,  con
esercizio effettivo delle funzioni di  legittimita';  tre  magistrati
che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma  2,  lettera  b)
della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della
legge 28 marzo 2002, n.  44,  e  tre  magistrati  che  esercitano  le
funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002,
n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento. 
  2. Nel caso in cui il Vicepresidente e  il  componente  eletto  dal
Parlamento che lo  sostituisce  non  possono,  per  qualsiasi  causa,
presiedere la Sezione disciplinare,  la  presidenza  e'  assunta  dal
componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per  data  di
elezione e, a parita'  di  data  di  elezione,  a  quello  che  abbia
riportato piu' voti; nel caso di parita' di voti, dal piu' anziano di
eta'. 
  3. Il Presidente della Sezione, con proprio  decreto,  determina  i
criteri  oggettivi  e   predeterminati   per   l'individuazione   dei
componenti  supplenti,  in  caso  di  assenza  o   impedimento,   dei
componenti effettivi per qualsiasi causa, anche connessa agli impegni
di questi ultimi nello svolgimento delle altre  funzioni  all'interno
del Consiglio. Il decreto e le sue  eventuali  variazioni  successive
sono comunicate al Consiglio per la presa d'atto.