Art. 40 Procedura per le modifiche del regolamento interno 1. Per le modifiche al regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le trasmette al Comitato di presidenza affinche' le sottoponga al Presidente della Repubblica, in qualita' di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 2. Quando, nel corso della discussione in Consiglio sono presentati emendamenti, la Commissione per il regolamento e' investita del compito di esaminarne il testo, per poi trasmetterli al Comitato di presidenza, perche' provveda ai sensi del comma 1. 3. Gli emendamenti e la proposta sono discussi e votati nella seconda seduta consiliare successiva a quella in cui ha avuto luogo la discussione di cui al comma 2.