Art. 40 
 
 
         Procedura per le modifiche del regolamento interno 
 
  1.  Per  le  modifiche  al  regolamento  interno,  la   Commissione
competente  formula  le  proposte  e  le  trasmette  al  Comitato  di
presidenza affinche' le sottoponga al Presidente della Repubblica, in
qualita' di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 
  2. Quando, nel corso della discussione in Consiglio sono presentati
emendamenti, la Commissione  per  il  regolamento  e'  investita  del
compito di esaminarne il testo, per poi trasmetterli al  Comitato  di
presidenza, perche' provveda ai sensi del comma 1. 
  3. Gli emendamenti e la  proposta  sono  discussi  e  votati  nella
seconda seduta consiliare successiva a quella in cui ha  avuto  luogo
la discussione di cui al comma 2.