Art. 42 Procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di incompatibilita' ambientale e funzionale 1. La procedura di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento d'ufficio e' regolata da una apposita circolare, approvata dal Consiglio su proposta dalla Prima commissione, con la quale vengono articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza e al rispetto dei principi del giusto procedimento. 2. Con la medesima circolare sono indicati i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza, nonche' il termine ultimo oltre il quale il Consiglio e' comunque chiamato a deliberare sulla proposta della Commissione. 3. La procedura di trasferimento di ufficio non puo' comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilita', nonche' in ogni caso in cui la situazione di incompatibilita' e' stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.