Art. 42 
 
Procedimento, ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  regio  decreto
  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di  incompatibilita'
  ambientale e funzionale 
 
  1. La procedura di cui all'art.  2,  comma  2,  del  regio  decreto
legislativo 31 maggio 1946,  n.  511,  in  materia  di  trasferimento
d'ufficio e'  regolata  da  una  apposita  circolare,  approvata  dal
Consiglio su proposta dalla Prima commissione, con la  quale  vengono
articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al
criterio  di  efficienza  e  al  rispetto  dei  principi  del  giusto
procedimento. 
  2. Con la medesima circolare  sono  indicati  i  termini  perentori
entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione
e gli effetti della loro scadenza, nonche' il termine ultimo oltre il
quale il Consiglio e' comunque chiamato a deliberare  sulla  proposta
della Commissione. 
  3. La procedura di  trasferimento  di  ufficio  non  puo'  comunque
essere avviata o proseguita quando,  a  seguito  di  trasferimento  a
domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato
che sono venute meno le ragioni di incompatibilita', nonche' in  ogni
caso in cui la situazione di incompatibilita' e'  stata  creata  allo
scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.