Art. 43 
 
 
                        Relazione sullo stato 
                dell'amministrazione della giustizia 
 
  1.  Il  Consiglio  puo'  redigere   una   relazione   sullo   stato
dell'amministrazione della giustizia. 
  2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro  per  la
loro elaborazione  sono  individuati  in  base  a  una  delibera  del
Consiglio su proposta della Sesta commissione.  I  gruppi  di  lavoro
sottopongono  le  loro  proposte  alla  Commissione  stessa,  che  ne
presenta il testo al Comitato di presidenza, il quale fissa  la  data
della discussione in Consiglio,  previa  distribuzione  del  testo  a
tutti i componenti e al Ministro  della  giustizia.  Gli  emendamenti
devono  essere  presentati  per  iscritto  almeno  tre  giorni  prima
dell'inizio della discussione. 
  3. I  gruppi  di  lavoro  sono  composti  da  non  piu'  di  cinque
componenti del Consiglio, uno dei  quali  e'  nominato  coordinatore,
coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi  e  documentazione
del Consiglio ed eventualmente  da  altri  magistrati  o  esperti  in
materie giuridiche appositamente incaricati. 
  4.  La  relazione  e'  trasmessa  al  Ministro  della  giustizia  e
pubblicata sul portale unico istituzionale.