Art. 43 Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia 1. Il Consiglio puo' redigere una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia. 2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono individuati in base a una delibera del Consiglio su proposta della Sesta commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Commissione stessa, che ne presenta il testo al Comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti e al Ministro della giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima dell'inizio della discussione. 3. I gruppi di lavoro sono composti da non piu' di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali e' nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio ed eventualmente da altri magistrati o esperti in materie giuridiche appositamente incaricati. 4. La relazione e' trasmessa al Ministro della giustizia e pubblicata sul portale unico istituzionale.