Art. 45 Votazioni 1. Le votazioni nelle sedute del Consiglio sono valide in presenza del numero legale previsto dall'art. 67. 2. I voti in Consiglio sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. 3. Di regola, alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano. 4. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando ne avanzano richiesta tre componenti; se non si procede a scrutinio simultaneo, si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. 5. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto in Consiglio soltanto per questioni concernenti persone, a richiesta di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, sulla modalita' di votazione delibera il Consiglio. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono, di regola, mediante procedimento elettronico senza registrazione del voto. Se l'esito della votazione a scrutinio segreto e' di parita' tra le proposte presentate e il Presidente della seduta ha partecipato alla votazione, egli ne dispone l'immediata ripetizione a scrutinio palese. 6. Sono inoltre effettuate a scrutinio segreto, a richiesta di sei componenti, le deliberazioni in Consiglio che attengono ai diritti inviolabili di cui agli articoli 13, 14, 15 e 24 della Costituzione. 7. Se viene sollevato incidente in ordine alla riferibilita' della votazione alle fattispecie indicate nei precedenti commi, la questione e' risolta dal Presidente della seduta sentita, ove lo creda, la Commissione per il regolamento del Consiglio. 8. Risulta approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. I componenti che si sono astenuti o hanno depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale. 9. In Consiglio le votazioni per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti. La votazione per alzata di mano puo' essere svolta con sistema elettronico per mera comodita' di computo. In tal caso non si procede comunque a registrazione dei nomi. 10. In caso di concorso tra diverse richieste concernenti le modalita' di votazione, si procede comunque a votazione per appello nominale con sistema elettronico, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.