Art. 45 
 
 
                              Votazioni 
 
  1. Le votazioni nelle sedute del Consiglio sono valide in  presenza
del numero legale previsto dall'art. 67. 
  2. I voti in Consiglio  sono  espressi  per  alzata  di  mano,  per
votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali  sono
effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. 
  3. Di regola, alle votazioni, eccettuate quelle  per  ballottaggio,
si procede per alzata di mano. 
  4. In Consiglio la votazione per appello nominale ha  luogo,  oltre
che nei casi  di  votazione  per  ballottaggio,  quando  ne  avanzano
richiesta tre componenti; se non si procede a  scrutinio  simultaneo,
si procede iniziando da un nome estratto a sorte  e  proseguendo  per
ordine alfabetico. 
  5. Si da' luogo a votazione  per  scrutinio  segreto  in  Consiglio
soltanto per  questioni  concernenti  persone,  a  richiesta  di  sei
componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO"
alla  proposta  messa  in  votazione  ovvero,  nelle  votazioni   per
ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute
del Consiglio, la richiesta di votazione  a  scrutinio  segreto  deve
essere  presentata  prima  delle  dichiarazioni  di  voto.  Se   alla
richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno  tre
componenti, sulla modalita' di votazione delibera  il  Consiglio.  Le
votazioni  a  scrutinio  segreto  avvengono,  di   regola,   mediante
procedimento elettronico senza registrazione  del  voto.  Se  l'esito
della votazione a scrutinio segreto e' di  parita'  tra  le  proposte
presentate  e  il  Presidente  della  seduta  ha   partecipato   alla
votazione,  egli  ne  dispone  l'immediata  ripetizione  a  scrutinio
palese. 
  6. Sono inoltre effettuate a scrutinio segreto, a richiesta di  sei
componenti, le deliberazioni in Consiglio che  attengono  ai  diritti
inviolabili di cui agli articoli 13, 14, 15 e 24 della Costituzione. 
  7. Se viene sollevato incidente in ordine alla riferibilita'  della
votazione  alle  fattispecie  indicate  nei  precedenti   commi,   la
questione e' risolta dal Presidente  della  seduta  sentita,  ove  lo
creda, la Commissione per il regolamento del Consiglio. 
  8. Risulta approvata la proposta che ha conseguito  la  maggioranza
dei voti validamente espressi. I componenti che si  sono  astenuti  o
hanno depositato scheda bianca concorrono  soltanto  alla  formazione
del numero legale. 
  9. In Consiglio le  votazioni  per  alzata  di  mano,  per  appello
nominale o a scrutinio segreto, hanno luogo con sistema  elettronico,
quando lo dispone il Presidente della  seduta  o  lo  richiedono  tre
componenti. La votazione per alzata di mano puo'  essere  svolta  con
sistema elettronico per mera comodita' di computo. In tal caso non si
procede comunque a registrazione dei nomi. 
  10. In caso  di  concorso  tra  diverse  richieste  concernenti  le
modalita' di votazione, si procede comunque a votazione  per  appello
nominale con sistema elettronico, fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi 4 e 6.