Art. 46 Questioni incidentali 1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra votazione. 2. La questione preclusiva e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Agli effetti del presente articolo si intende per questione preclusiva quella con cui e' proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilita' o per altro specificato motivo. E' questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3. 3. Immediatamente dopo la questione preclusiva e' posta in votazione la questione sospensiva. Si intende per questione sospensiva quella con cui e' proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento. 4. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dal Consiglio e quindi decisa in via incidentale dal Presidente della seduta. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione per il regolamento del Consiglio, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne avanzano richiesta. 5. Terminato l'esame delle richieste di rinvio, delle questioni preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento. In ogni caso il Presidente della seduta puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7, i componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta. 6. I richiami al regolamento, sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, sulla posizione della questione o sulla priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 7. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate di mano. Sulla questione preclusiva, anche se sollevata con piu' proposte diversamente motivate, si effettua comunque un'unica votazione. Nel concorso di piu' proposte intese alla sospensione o al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio e' chiamato prima a deliberare sul rinvio o sulla sospensione e poi, in seguito all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o sulle richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi del comma 5, una successiva nuova richiesta, anche se diversamente motivata, non e' ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o elementi sopravvenuti.