Art. 46 
 
 
                        Questioni incidentali 
 
  1. La richiesta di rinvio della discussione o della  deliberazione,
comunque motivata, e' posta in votazione non  appena  e'  presentata,
con precedenza su ogni altra votazione. 
  2. La questione preclusiva e' posta  in  votazione  non  appena  e'
presentata, con  precedenza  su  ogni  altra  questione,  esclusa  la
richiesta di rinvio. Agli effetti del presente  articolo  si  intende
per  questione  preclusiva  quella  con  cui  e'  proposto   che   un
determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su  di
esso non si abbia a  deliberare  per  inammissibilita'  o  per  altro
specificato motivo. E' questione preclusiva anche quella con  cui  si
propone  di  non  aggiungere  all'ordine  del  giorno  della   seduta
l'argomento del quale si propone la trattazione in via  d'urgenza  ai
sensi dell'art. 70, comma 3. 
  3.  Immediatamente  dopo  la  questione  preclusiva  e'  posta   in
votazione  la  questione  sospensiva.  Si   intende   per   questione
sospensiva quella con cui e' proposto che  di  un  argomento  non  si
abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo
la conclusione di un procedimento riguardante un  argomento  connesso
ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento. 
  4. Ogni questione regolamentare che sorga nel  corso  della  seduta
viene immediatamente esaminata e  discussa  dal  Consiglio  e  quindi
decisa in via incidentale dal Presidente della  seduta.  Prima  della
decisione e previa sospensione della seduta, il  Presidente  richiede
il parere  immediato  e  non  vincolante  della  Commissione  per  il
regolamento del Consiglio, se lo ritiene opportuno o se almeno  sette
componenti ne avanzano richiesta. 
  5. Terminato l'esame delle richieste  di  rinvio,  delle  questioni
preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte  di
assunzioni istruttorie e  di  rinvio  in  Commissione  per  qualsiasi
adempimento.  In  ogni  caso  il  Presidente   della   seduta   puo',
preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la  discussione
alle  sole  richieste  di  assunzioni  istruttorie  o  di   ulteriori
adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute
che  si  presentino  di  immediato  rilievo,  riservando  alla   fase
immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.
Fatto salvo quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  7,  i
componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste
di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta. 
  6. I richiami al regolamento, sull'ordine del  giorno,  sull'ordine
dei lavori, sulla posizione della questione o sulla  priorita'  delle
votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 
  7. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate  di  mano.
Sulla questione preclusiva, anche  se  sollevata  con  piu'  proposte
diversamente motivate, si effettua comunque un'unica  votazione.  Nel
concorso di piu' proposte intese alla sospensione o al  rinvio  della
discussione  a  date  diverse,  il  Consiglio  e'  chiamato  prima  a
deliberare  sul  rinvio  o  sulla  sospensione  e  poi,  in   seguito
all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata
della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o  sulle
richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi
del comma 5, una successiva nuova richiesta,  anche  se  diversamente
motivata, non e' ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o
elementi sopravvenuti.