Art. 47 
 
 
              Modalita' delle votazioni delle proposte 
 
  1. Se la Commissione ha formulato una sola proposta, essa e'  posta
in votazione con le modalita' previste dall'art. 45. 
  2.  Se  la  Commissione  ha  formulato  una  sola  proposta  ovvero
all'unica proposta licenziata dalla Commissione se  ne  aggiunge  una
alternativa presentata durante la seduta del Consiglio, esse  vengono
d'ufficio votate per ballottaggio e si considera approvata quella che
ha ricevuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di  parita',  la
votazione e' immediatamente ripetuta e, se  la  parita'  permane,  si
procede ai sensi del comma 4. 
  3. Se le proposte da porre in votazione  sono  piu'  di  due,  esse
vengono poste in ballottaggio e si considera approvata quella che  ha
ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi.  Se  nessuna
delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede  a
una successiva votazione per ballottaggio  riservata  alle  due  sole
proposte che, nella prima  votazione,  hanno  conseguito  il  maggior
numero di  voti;  all'esito  della  seconda  votazione  si  considera
approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di voti.  Se
nella prima votazione vi  e'  stata  una  sola  proposta  che,  senza
conseguire la meta' dei voti validamente  espressi,  ha  ricevuto  il
piu' elevato numero di voti, e due o piu' proposte che hanno ricevuto
un pari numero di voti, queste ultime  vengono  poste  nuovamente  in
ballottaggio con la prima proposta e si  considera  approvata  quella
che ha riportato il maggior numero di voti.  In  caso  di  permanente
parita' tra le proposte maggiormente votate, si procede ai sensi  del
comma 4. 
  4. Se le votazioni per ballottaggio effettuate ai sensi dei commi 2
e 3 non hanno permesso di definire la proposta con maggiori consensi,
le proposte vengono nuovamente poste in votazione singolarmente.  Per
prima e' posta in votazione la proposta deliberata dalla  Commissione
a maggioranza. Se questa e' respinta, vengono  successivamente  poste
in votazione le altre proposte presentate in Commissione, secondo  il
numero dei voti riportati; quelle che in Commissione  hanno  ricevuto
parita' di voti  vengono  messe  in  votazione  secondo  l'ordine  di
presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se la proposta
o le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono  messe
in votazione le  eventuali  ulteriori  proposte  alternative  secondo
l'ordine della loro presentazione in Consiglio. 
  5. Quando sono poste in  votazione  per  ballottaggio  due  o  piu'
proposte che comportano la comparazione, pure  se  limitata  solo  ad
alcuni  profili,  tra  magistrati  anche  onorari,  si  applicano  le
modalita' di votazione previste dai commi 2 e 3. Tuttavia, in caso di
parita'  tra  le  proposte  maggiormente  votate  -  sempre  che   il
Presidente della seduta non abbia espresso  il  proprio  voto,  cosi'
accordando la prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67,
comma  1  -  e'  nominato  il  candidato  che  occupa   la   migliore
collocazione in ruolo. 
  6. La votazione per la  designazione  a  uffici  direttivi  di  cui
all'art. 11,  comma  3,  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  e'
ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la
procedura di concertazione con il Ministro della giustizia. 
  7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce la pratica e
non sono state presentate proposte alternative, la motivazione  della
delibera sara' redatta  da  un  componente  designato  dal  Consiglio
immediatamente dopo la votazione e dovra'  essere  depositata,  entro
trenta  giorni,  presso  la  segreteria   generale   del   Consiglio.
L'approvazione avverra' con le forme e i modi  di  cui  all'art.  67,
comma 2.