Art. 47 Modalita' delle votazioni delle proposte 1. Se la Commissione ha formulato una sola proposta, essa e' posta in votazione con le modalita' previste dall'art. 45. 2. Se la Commissione ha formulato una sola proposta ovvero all'unica proposta licenziata dalla Commissione se ne aggiunge una alternativa presentata durante la seduta del Consiglio, esse vengono d'ufficio votate per ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita', la votazione e' immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, si procede ai sensi del comma 4. 3. Se le proposte da porre in votazione sono piu' di due, esse vengono poste in ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede a una successiva votazione per ballottaggio riservata alle due sole proposte che, nella prima votazione, hanno conseguito il maggior numero di voti; all'esito della seconda votazione si considera approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di voti. Se nella prima votazione vi e' stata una sola proposta che, senza conseguire la meta' dei voti validamente espressi, ha ricevuto il piu' elevato numero di voti, e due o piu' proposte che hanno ricevuto un pari numero di voti, queste ultime vengono poste nuovamente in ballottaggio con la prima proposta e si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di permanente parita' tra le proposte maggiormente votate, si procede ai sensi del comma 4. 4. Se le votazioni per ballottaggio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 non hanno permesso di definire la proposta con maggiori consensi, le proposte vengono nuovamente poste in votazione singolarmente. Per prima e' posta in votazione la proposta deliberata dalla Commissione a maggioranza. Se questa e' respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione, secondo il numero dei voti riportati; quelle che in Commissione hanno ricevuto parita' di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se la proposta o le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali ulteriori proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio. 5. Quando sono poste in votazione per ballottaggio due o piu' proposte che comportano la comparazione, pure se limitata solo ad alcuni profili, tra magistrati anche onorari, si applicano le modalita' di votazione previste dai commi 2 e 3. Tuttavia, in caso di parita' tra le proposte maggiormente votate - sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, cosi' accordando la prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 1 - e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo. 6. La votazione per la designazione a uffici direttivi di cui all'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro della giustizia. 7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce la pratica e non sono state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sara' redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovra' essere depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio. L'approvazione avverra' con le forme e i modi di cui all'art. 67, comma 2.