Art. 49 Ordine delle votazioni degli emendamenti 1. Esaurita la trattazione delle questioni incidentali, prima della votazione della proposta, si esaminano e votano gli emendamenti. Se sono presentati piu' emendamenti a uno stesso testo, su di essi si delibera cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima sono posti in votazione quelli volti a premettere parti autonome di testo, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi e infine quelli aggiuntivi. 2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima di quello principale. Se il testo proposto dalla Commissione o l'emendamento e' suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere al voto per parti separate, su richiesta di un componente, purche' ciascuna parte abbia un proprio valore normativo, un autonomo significato logico o si riferisca ad un oggetto o soggetto determinato o determinabile; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che viene successivamente messa in votazione. In tal caso, a richiesta di un componente o per decisione del Presidente della seduta, puo' svolgersi una discussione su ciascuna parte da porre separatamente in votazione. 3. Il Presidente della seduta ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni se lo reputa opportuno ai fini dell'economia dei lavori e delle votazioni o della chiarezza delle deliberazioni.