Art. 49 
 
 
              Ordine delle votazioni degli emendamenti 
 
  1. Esaurita la trattazione delle questioni incidentali, prima della
votazione della proposta, si esaminano e votano gli  emendamenti.  Se
sono presentati piu' emendamenti a uno stesso testo, su  di  essi  si
delibera cominciando da quelli che  piu'  si  allontanano  dal  testo
originario: prima sono posti in votazione quelli volti  a  premettere
parti autonome di testo, poi quelli parzialmente soppressivi,  quindi
quelli parzialmente sostitutivi e infine quelli aggiuntivi. 
  2. Gli emendamenti a un emendamento sono  votati  prima  di  quello
principale. Se il testo proposto dalla Commissione o l'emendamento e'
suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo'
procedere al voto per parti separate, su richiesta di un  componente,
purche' ciascuna parte abbia un proprio valore normativo, un autonomo
significato  logico  o  si  riferisca  ad  un  oggetto   o   soggetto
determinato o determinabile; si puo' altresi', in tal caso, procedere
a discussione su ciascuna parte che viene  successivamente  messa  in
votazione. In tal caso, a richiesta di un componente o per  decisione
del Presidente  della  seduta,  puo'  svolgersi  una  discussione  su
ciascuna parte da porre separatamente in votazione. 
  3. Il Presidente della seduta ha facolta'  di  modificare  l'ordine
delle votazioni se lo reputa  opportuno  ai  fini  dell'economia  dei
lavori e delle votazioni o della chiarezza delle deliberazioni.