Art. 5 
 
 
          Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente 
 
  1. Il Presidente convoca e presiede  le  sedute  del  Consiglio  ed
esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento. 
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento  e,  nel  rispetto  delle  competenze   decisionali   del
Consiglio,  esercita  le  funzioni  previste  dalla   legge   e   dal
regolamento, nonche' quelle  delegategli  dal  Presidente,  che  puo'
demandargli anche la convocazione delle sedute.