Art. 5 Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente 1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento. 2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, nel rispetto delle competenze decisionali del Consiglio, esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento, nonche' quelle delegategli dal Presidente, che puo' demandargli anche la convocazione delle sedute.