Art. 50 Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare 1. Se dall'attivita' istruttoria compiuta dalle Commissioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni o dal Consiglio in sede di esame conclusivo di una pratica, risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, la Commissione competente trasmette gli atti al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare. 2. I titolari dell'azione disciplinare vengono comunque informati mediante l'inserimento della pratica all'ordine del giorno del Consiglio circa l'esistenza degli esposti relativi alla condotta di magistrati, cui non abbia fatto seguito attivita' istruttoria delle Commissioni. I relativi atti rimangono depositati nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare. 3. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilita' disciplinari che possono eventualmente risultare.