Art. 50 
 
 
         Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare 
 
  1.  Se  dall'attivita'  istruttoria  compiuta   dalle   Commissioni
nell'ambito delle rispettive attribuzioni o dal Consiglio in sede  di
esame conclusivo di una  pratica,  risultano  fatti  suscettibili  di
valutazione in sede disciplinare, la Commissione competente trasmette
gli atti al Vicepresidente  per  l'inoltro  ai  titolari  dell'azione
disciplinare. 
  2. I titolari dell'azione disciplinare vengono  comunque  informati
mediante  l'inserimento  della  pratica  all'ordine  del  giorno  del
Consiglio circa l'esistenza degli esposti relativi alla  condotta  di
magistrati, cui non abbia fatto seguito attivita'  istruttoria  delle
Commissioni. I relativi atti rimangono  depositati  nella  segreteria
della Commissione per  trenta  giorni  a  disposizione  dei  titolari
dell'azione disciplinare. 
  3.  La  comunicazione  ai  titolari  dell'azione  disciplinare  non
implica   alcuna   valutazione   da   parte   del   Consiglio   sulle
responsabilita' disciplinari che possono eventualmente risultare.