Art. 51 
 
 
                   Costituzione delle Commissioni 
 
  1. Entro un mese dall'insediamento  del  Consiglio  il  Presidente,
sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato  di  presidenza,
provvede a formare le Commissioni previste dall'art.  3  e  dall'art.
11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e  dall'art.  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1958,  n.  916.
Ciascuna Commissione e' composta per due terzi da Consiglieri  eletti
dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento. 
  2. Con lo stesso provvedimento il Presidente nomina il Presidente e
il Vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno  dei  quali  tra
gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento. 
  3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di  regola,
pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e
il regolamento di amministrazione  e  contabilita',  formata  da  tre
componenti. 
  4. Il Presidente  puo'  altresi'  istituire,  seguendo  gli  stessi
criteri di composizione previsti nel comma  1,  Commissioni  speciali
cui sono attribuite competenze specifiche.