Art. 51 Costituzione delle Commissioni 1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il Presidente, sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato di presidenza, provvede a formare le Commissioni previste dall'art. 3 e dall'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Ciascuna Commissione e' composta per due terzi da Consiglieri eletti dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento. 2. Con lo stesso provvedimento il Presidente nomina il Presidente e il Vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento. 3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita', formata da tre componenti. 4. Il Presidente puo' altresi' istituire, seguendo gli stessi criteri di composizione previsti nel comma 1, Commissioni speciali cui sono attribuite competenze specifiche.