Art. 52 
 
 
                   Attribuzioni delle Commissioni 
 
  1. Il numero e le attribuzioni delle  Commissioni  permanenti  sono
indicati  nella  tabella  "A"  allegata   annualmente   al   presente
regolamento, in conformita' alle determinazioni  del  Presidente  del
Consiglio Superiore della Magistratura  ai  sensi  dell'art.  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
  2. Ciascuna Commissione  e'  competente  per  la  presentazione  al
Consiglio di proposte relative a  circolari,  risoluzioni,  pareri  e
risposte a quesiti sulle materie di propria competenza.  Puo'  essere
chiamata a esprimersi in sede consultiva da  altre  Commissioni.  Nei
soli casi  previsti  dalla  legge  e  dal  presente  regolamento,  le
Commissioni permanenti possono deliberare in via definitiva su affari
e questioni di propria competenza.