Art. 52 Attribuzioni delle Commissioni 1. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono indicati nella tabella "A" allegata annualmente al presente regolamento, in conformita' alle determinazioni del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 2. Ciascuna Commissione e' competente per la presentazione al Consiglio di proposte relative a circolari, risoluzioni, pareri e risposte a quesiti sulle materie di propria competenza. Puo' essere chiamata a esprimersi in sede consultiva da altre Commissioni. Nei soli casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, le Commissioni permanenti possono deliberare in via definitiva su affari e questioni di propria competenza.