Art. 53 Durata delle Commissioni e loro rinnovo 1. La composizione delle Commissioni permanenti e' rinnovata di regola ogni anno. 2. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita' restano in carica nella stessa composizione per l'intera durata del Consiglio. 3. Le Commissioni speciali restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. 4. Entro un mese dalla scadenza delle Commissioni permanenti, il Presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la composizione e la presidenza delle Commissioni permanenti non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non piu' di due terzi. 6. Ciascun componente non puo' far parte della stessa Commissione per piu' di due anni, anche non consecutivi.