Art. 53 
 
 
               Durata delle Commissioni e loro rinnovo 
 
  1. La composizione delle Commissioni  permanenti  e'  rinnovata  di
regola ogni anno. 
  2. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione
per il bilancio del Consiglio e il regolamento di  amministrazione  e
contabilita' restano in carica nella stessa composizione per l'intera
durata del Consiglio. 
  3. Le Commissioni speciali restano in carica per il  tempo  fissato
nel provvedimento che le istituisce. 
  4. Entro un mese dalla scadenza delle  Commissioni  permanenti,  il
Presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione
delle Commissioni e delle loro presidenze.  Fino  alla  prima  seduta
successiva al  rinnovo,  ciascuna  Commissione  esercita  le  proprie
funzioni nella composizione precedente. 
  5. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  la  composizione  e  la
presidenza  delle  Commissioni  permanenti   non   possono   rimanere
immutate. Ogni anno i  componenti,  di  regola,  sono  rinnovati  per
almeno un terzo, ma per non piu' di due terzi. 
  6. Ciascun componente non puo' far parte della  stessa  Commissione
per piu' di due anni, anche non consecutivi.