Art. 55 
 
 
            Assegnazione delle pratiche alle Commissioni 
 
  1. Il Comitato di presidenza riceve  le  richieste,  i  ricorsi,  i
rapporti e gli esposti, che  sono  indirizzati  al  Consiglio,  e  li
trasmette alla Commissione competente, o, in caso  di  competenza  di
due Commissioni per la medesima pratica o per  pratiche  connesse,  a
tali Commissioni congiunte, ad eccezione  degli  esposti  anonimi,  i
quali sono direttamente  e  immediatamente  archiviati  dallo  stesso
Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del  protocollo,
e distrutti dopo  cinque  anni.  Si  considerano  anonimi  anche  gli
esposti apocrifi o  che  comunque  non  consentono  l'identificazione
dell'autore. 
  2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati a  una
Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del comma 1. 
  3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni  pratica,  tranne
quelle sulle quali ritiene di riferire egli  stesso,  a  uno  o  piu'
relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri oggettivi
stabiliti da quest'ultima. Di ciascuna pratica, il Presidente dispone
l'iscrizione nel registro elettronico della Commissione,  indicandone
il relatore; dispone altresi' l'inserimento della pratica  all'ordine
del giorno della Commissione. 
  4. Le Commissioni, esclusa la Quinta,  possono,  con  deliberazione
unanime,   decidere   la   formazione,   nel   proprio   ambito,   di
sottocommissioni per  la  trattazione  di  determinate  categorie  di
pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa
la trattazione in tale sede ristretta. 
  5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata  da  tre  componenti,
dei quali due eletti dai magistrati  e  uno  eletto  dal  Parlamento,
individuati con la decisione di cui al comma 4.  Le  sottocommissioni
eventualmente  istituite  sono  presiedute  l'una  dal  Presidente  e
l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le  sottocommissioni
sono tre, la terza e' presieduta dal componente  piu'  anziano  della
Commissione diverso dal Presidente e dal Vicepresidente. 
  6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche  a  essa
assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta. 
  7. Ciascun componente la  Commissione,  prima  della  deliberazione
della proposta,  puo'  chiedere  che  la  trattazione  della  pratica
avvenga a opera della Commissione nella sua composizione integrale. 
  8. Se lo ritiene opportuno la Commissione puo' affidare  l'incarico
di correlatore a un componente del Consiglio che non fa  parte  della
Commissione stessa. 
  9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio
il  Presidente  della  Commissione  propone   alla   Commissione   di
richiedere al Consiglio l'archiviazione  ovvero  la  trasmissione  al
Ministro o alla autorita' giudiziaria competente,  se  si  tratta  di
questione di loro competenza e risulti che non ne  siano  gia'  stati
informati.  Se  si  tratta  di  questione  di  competenza  di   altra
Commissione, il  Presidente  ne  propone  la  trasmissione  ad  essa;
qualora altra Commissione sollevi questione di competenza, decide  il
Comitato di presidenza. 
  10.  Se  due  o  piu'  pratiche  assegnate  a  diverse  Commissioni
riguardano la medesima persona o appaiono comunque  connesse  e  gia'
non siano state rimesse alle Commissioni congiunte ai sensi del comma
1, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al  Comitato
di presidenza di procedere in comune  all'esame  degli  atti  e  alla
formulazione delle proposte. In questo e in ogni altro caso  previsto
dal  regolamento,  le  Commissioni  riunite   sono   presiedute   dal
Presidente piu' anziano di eta'. 
  11.  Le  decisioni  del  Comitato  di  presidenza  in  ordine  alle
iniziative o alle richieste di assegnazione congiunta delle  pratiche
a due o piu'  Commissioni  possono  essere  rimesse  all'esame  dello
stesso Comitato secondo i tempi e le modalita' previste dall'art.  8,
comma 3, secondo e terzo periodo. 
  12. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  3,  ove  la
richiesta  di  apertura  di  una  pratica,  rivolta  al  Comitato  di
presidenza, sia formulata da uno o piu' Consiglieri e il Comitato  di
presidenza  non  si  sia  pronunciato  entro  quindici   giorni   dal
ricevimento della  relativa  richiesta,  ovvero  si  sia  pronunciato
negativamente, il  Consigliere  o  i  Consiglieri  hanno  diritto  di
rappresentare direttamente al Comitato di presidenza le ragioni della
loro richiesta, sollecitandone rispettivamente l'esame o il  riesame.
Sull'esito  delle  determinazioni  del  Comitato  di  presidenza,  il
Vicepresidente riferisce al  Consiglio  nella  seduta  immediatamente
successiva, con esclusione della pubblicita'.