Art. 55 Assegnazione delle pratiche alle Commissioni 1. Il Comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente e immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. 2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati a una Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del comma 1. 3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritiene di riferire egli stesso, a uno o piu' relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri oggettivi stabiliti da quest'ultima. Di ciascuna pratica, il Presidente dispone l'iscrizione nel registro elettronico della Commissione, indicandone il relatore; dispone altresi' l'inserimento della pratica all'ordine del giorno della Commissione. 4. Le Commissioni, esclusa la Quinta, possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in tale sede ristretta. 5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati e uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma 4. Le sottocommissioni eventualmente istituite sono presiedute l'una dal Presidente e l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza e' presieduta dal componente piu' anziano della Commissione diverso dal Presidente e dal Vicepresidente. 6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche a essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta. 7. Ciascun componente la Commissione, prima della deliberazione della proposta, puo' chiedere che la trattazione della pratica avvenga a opera della Commissione nella sua composizione integrale. 8. Se lo ritiene opportuno la Commissione puo' affidare l'incarico di correlatore a un componente del Consiglio che non fa parte della Commissione stessa. 9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla autorita' giudiziaria competente, se si tratta di questione di loro competenza e risulti che non ne siano gia' stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; qualora altra Commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di presidenza. 10. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e gia' non siano state rimesse alle Commissioni congiunte ai sensi del comma 1, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In questo e in ogni altro caso previsto dal regolamento, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente piu' anziano di eta'. 11. Le decisioni del Comitato di presidenza in ordine alle iniziative o alle richieste di assegnazione congiunta delle pratiche a due o piu' Commissioni possono essere rimesse all'esame dello stesso Comitato secondo i tempi e le modalita' previste dall'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo. 12. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ove la richiesta di apertura di una pratica, rivolta al Comitato di presidenza, sia formulata da uno o piu' Consiglieri e il Comitato di presidenza non si sia pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero si sia pronunciato negativamente, il Consigliere o i Consiglieri hanno diritto di rappresentare direttamente al Comitato di presidenza le ragioni della loro richiesta, sollecitandone rispettivamente l'esame o il riesame. Sull'esito delle determinazioni del Comitato di presidenza, il Vicepresidente riferisce al Consiglio nella seduta immediatamente successiva, con esclusione della pubblicita'.