Art. 58 
 
 
                 Programma dei lavori di Commissione 
 
  1. Il programma dei lavori di ciascuna Commissione  e'  predisposto
con cadenza quindicinale o mensile.  Vi  e'  indicato  il  numero  di
sedute previste per ciascuna settimana, nonche' le pratiche di cui si
prevede la trattazione. Il programma e ogni  suo  aggiornamento  sono
pubblicati nel Registro elettronico di  Commissione  e  trasmessi  al
Comitato di presidenza. Il programma contiene altresi'  le  attivita'
esterne cui prendono parte ciascuna Commissione o i suoi  componenti,
lo schema dei lavori delle sottocommissioni, le richieste ricevute  o
avanzate nei riguardi di altri organi del Consiglio, nonche' gli atti
e le decisioni relativi ai  conflitti  di  competenza  e  ogni  altra
notizia di rilievo per l'organizzazione dei lavori della Commissione. 
  2. Con cadenza bimestrale il Vicepresidente  convoca  una  riunione
dei Presidenti di Commissione, al fine di assicurare il coordinamento
dei lavori delle diverse articolazioni del Consiglio.