Art. 58 Programma dei lavori di Commissione 1. Il programma dei lavori di ciascuna Commissione e' predisposto con cadenza quindicinale o mensile. Vi e' indicato il numero di sedute previste per ciascuna settimana, nonche' le pratiche di cui si prevede la trattazione. Il programma e ogni suo aggiornamento sono pubblicati nel Registro elettronico di Commissione e trasmessi al Comitato di presidenza. Il programma contiene altresi' le attivita' esterne cui prendono parte ciascuna Commissione o i suoi componenti, lo schema dei lavori delle sottocommissioni, le richieste ricevute o avanzate nei riguardi di altri organi del Consiglio, nonche' gli atti e le decisioni relativi ai conflitti di competenza e ogni altra notizia di rilievo per l'organizzazione dei lavori della Commissione. 2. Con cadenza bimestrale il Vicepresidente convoca una riunione dei Presidenti di Commissione, al fine di assicurare il coordinamento dei lavori delle diverse articolazioni del Consiglio.