Art. 6 Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio 1. Quando, nel corso di una seduta del Consiglio cui non prenda parte il Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, e' assunta dal componente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data, da quello che ha conseguito piu' voti; in caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'. 2. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, allorche', dopo la convocazione della seduta, questi ultimi ne hanno fatto pervenire comunicazione alla segreteria del Consiglio.