Art. 6 
 
 
                    Supplenza del Vicepresidente 
             nella presidenza delle sedute del Consiglio 
 
  1. Quando, nel corso di una seduta del  Consiglio  cui  non  prenda
parte   il   Presidente,   il   Vicepresidente   se   ne    allontana
temporaneamente  e  ritiene  che  la  seduta  deve   proseguire,   la
presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, e'  assunta
dal componente  eletto  dal  Parlamento  piu'  anziano  per  data  di
elezione e, a parita' di data, da quello che ha conseguito piu' voti;
in caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'. 
  2. Il predetto componente assume  la  presidenza  anche  all'inizio
della seduta in caso di assenza o impedimento del  Presidente  e  del
Vicepresidente, allorche', dopo la convocazione della seduta,  questi
ultimi ne hanno fatto pervenire  comunicazione  alla  segreteria  del
Consiglio.