Art. 60 
 
 
                 Ordine del giorno delle Commissioni 
 
  1. Nell'ordine  del  giorno  di  seduta  sono  indicate  in  ordine
cronologico le pratiche da esaminare.  Tra  queste  sono  evidenziate
quelle sulle quali la Commissione e'  in  grado  di  deliberare  allo
stato degli atti, per definire il merito della proposta al Consiglio.
L'ordine del giorno di seduta  e'  parte  integrante  del  calendario
settimanale.