Art. 60 Ordine del giorno delle Commissioni 1. Nell'ordine del giorno di seduta sono indicate in ordine cronologico le pratiche da esaminare. Tra queste sono evidenziate quelle sulle quali la Commissione e' in grado di deliberare allo stato degli atti, per definire il merito della proposta al Consiglio. L'ordine del giorno di seduta e' parte integrante del calendario settimanale.