Art. 61 Sedute delle Commissioni 1. Le Commissioni formate da almeno sei Consiglieri deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni formate da tre Consiglieri deliberano validamente con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente chiamato a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio puo' altresi' nominare un supplente per qualsiasi Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non puo' essere superiore alla meta' dei componenti la Commissione. 2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente piu' anziano di eta'. 3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.