Art. 61 
 
 
                      Sedute delle Commissioni 
 
  1. Le Commissioni formate  da  almeno  sei  Consiglieri  deliberano
validamente con la presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  Le
Commissioni formate da tre Consiglieri deliberano validamente con  la
partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento  di  uno
di essi, il Presidente o il Vicepresidente del  Consiglio  nomina  un
supplente chiamato a sostituirlo. Il Presidente o  il  Vicepresidente
del Consiglio puo'  altresi'  nominare  un  supplente  per  qualsiasi
Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il
numero dei  supplenti  non  puo'  essere  superiore  alla  meta'  dei
componenti la Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede.
In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente,  o,  se  anche
questi sia assente, il componente piu' anziano di eta'. 
  3.  In  caso  di  prolungato  impedimento  del   Presidente   della
Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli atti  di  competenza
del Presidente, per sua delega o per disposizione del  Vicepresidente
del Consiglio.