Art. 62 Ordine dell'esame delle pratiche 1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si puo' derogare a tale ordine. 2. Ogni componente la Commissione puo' chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, puo' chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata in seguito a rinvio non puo' eccedere i venti giorni. 3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il Comitato di presidenza o il Presidente della Commissione ravvisano l'urgenza di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio. 4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione di una pratica assegnata, ancorche' non iscritta al suo ordine del giorno, purche' ne sia ravvisata l'urgenza. In tali circostanze, la Commissione non puo' comunque procedere a deliberazione se non sono presenti tutti i componenti e se non si riscontra l'unanime consenso sulla proposta di procedere alla votazione; in questi casi il rinvio della deliberazione non puo' comunque eccedere i due giorni. 5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.