Art. 62 
 
 
                  Ordine dell'esame delle pratiche 
 
  1. Le pratiche elencate nell'ordine del  giorno  della  Commissione
sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico.  Se  non  vi
sono obiezioni, si puo' derogare a tale ordine. 
  2. Ogni componente la Commissione puo' chiedere preventivamente  al
Presidente della Commissione che sia fissata la  data  della  seduta,
indipendentemente dall'ordine predetto, per  la  trattazione  di  una
pratica determinata; oppure, quando essa viene in  discussione,  puo'
chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la  data  fissata
in seguito a rinvio non puo' eccedere i venti giorni. 
  3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il  Comitato
di presidenza o il Presidente della Commissione  ravvisano  l'urgenza
di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta  successiva  alla
sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima,  ai
componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio. 
  4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione  di  una
pratica assegnata, ancorche' non iscritta al suo ordine  del  giorno,
purche'  ne  sia  ravvisata  l'urgenza.  In  tali   circostanze,   la
Commissione non puo' comunque procedere a deliberazione se  non  sono
presenti tutti i componenti e se non si riscontra l'unanime  consenso
sulla proposta di procedere alla votazione; in questi casi il  rinvio
della deliberazione non puo' comunque eccedere i due giorni. 
  5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta  urgenza  di  una  pratica,
puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.