Art. 64 Incombenti istruttori 1. Quando una Commissione lo ritiene necessario, per istruire convenientemente una pratica che le e' stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti a un Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione, al Primo presidente o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente o al Procuratore generale della Corte di appello, al Presidente o al Procuratore della repubblica del tribunale e al magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti. 2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformita'. La deliberazione e' comunicata tempestivamente, oltre che ai Consiglieri, al Comitato di presidenza, che puo' assumere le iniziative volte a garantire il coordinamento con le attivita' delle altre Commissioni. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Commissione puo' sentire i Consigli degli Ordini degli avvocati per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma 2. 4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita' amministrative, funzionari e dipendenti dello Stato e di enti pubblici, nonche' procedere all'audizione di privati. 5. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare l'istruttoria della pratica a uno o piu' componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il Presidente o la Commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti la Commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione o ai Consigli giudiziari. Per avvalersi dell'Ispettorato istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sempre necessaria la previa deliberazione della Commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. 7. Nel caso di opposizione di un componente la Commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la Commissione. 8. Se in corso di svolgimento di un incombente istruttorio, di un'audizione o di altra attivita', un componente del Consiglio ritiene di rivolgere un quesito o domandare che sia riportata a verbale una dichiarazione, il Presidente della Commissione adotta le opportune determinazioni per garantire l'ordinato svolgimento dell'attivita' e, soltanto laddove riscontri il rischio di una violazione di legge, rimette la decisione alla Commissione. 9. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6. 10. Nelle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, e ha facolta' di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari. 11. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62, comma 3, nei casi di urgenza, laddove non sia possibile la convocazione immediata della Commissione, il suo Presidente, sentito il Vicepresidente del Consiglio Superiore, puo' disporre l'assunzione immediata di informazioni o di una relazione scritta. La determinazione del Presidente viene sottoposta alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile successiva.