Art. 64 
 
 
                        Incombenti istruttori 
 
  1. Quando una  Commissione  lo  ritiene  necessario,  per  istruire
convenientemente  una  pratica  che  le  e'  stata  assegnata,   puo'
richiedere informazioni e chiarimenti a un Consiglio giudiziario o al
Consiglio direttivo  della  Cassazione,  al  Primo  presidente  o  al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al  Presidente  o
al Procuratore generale della Corte di appello, al  Presidente  o  al
Procuratore  della  repubblica  del   tribunale   e   al   magistrato
interessato.  Il   Presidente   della   Commissione   provvede   alle
comunicazioni conseguenti. 
  2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla
Commissione stessa, per essere  sentiti,  i  dirigenti  degli  uffici
giudiziari  sopraindicati,  il   magistrato   interessato   o   altri
magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei  suoi  componenti
per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso  il  Ministero
della giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli  uffici
giudiziari  per  le  questioni  di  propria  competenza,  dispone  in
conformita'. La deliberazione e'  comunicata  tempestivamente,  oltre
che ai Consiglieri, al Comitato di presidenza, che puo'  assumere  le
iniziative volte a garantire il coordinamento con le attivita'  delle
altre Commissioni. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Commissione puo'  sentire  i
Consigli degli Ordini degli avvocati per informazioni e  chiarimenti,
previa la comunicazione di cui al comma 2. 
  4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita'
amministrative,  funzionari  e  dipendenti  dello  Stato  e  di  enti
pubblici, nonche' procedere all'audizione di privati. 
  5. Su proposta del Presidente, del relatore o di  altro  componente
la  Commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione   unanime,   puo'
delegare  l'istruttoria  della  pratica  a  uno  o  piu'  componenti,
eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie. 
  6. Nel caso previsto dal comma 5, il Presidente  o  la  Commissione
impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva  comunicazione
agli altri componenti la Commissione degli  atti  istruttori  che  il
relatore delegato  intende  compiere,  diversi  dall'acquisizione  di
documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di
documenti  ai  dirigenti  degli  uffici  giudiziari,   al   Consiglio
direttivo della Corte di cassazione o  ai  Consigli  giudiziari.  Per
avvalersi  dell'Ispettorato  istituito  presso  il  Ministero   della
giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e'
sempre necessaria la  previa  deliberazione  della  Commissione.  Per
l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3
e 4, deve essere data a tutti i componenti del  Consiglio  tempestiva
comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data
e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. 
  7.  Nel  caso  di  opposizione  di  un  componente  la  Commissione
all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide
la Commissione. 
  8. Se in corso di svolgimento  di  un  incombente  istruttorio,  di
un'audizione o  di  altra  attivita',  un  componente  del  Consiglio
ritiene di rivolgere un quesito  o  domandare  che  sia  riportata  a
verbale una dichiarazione, il Presidente della Commissione adotta  le
opportune  determinazioni  per   garantire   l'ordinato   svolgimento
dell'attivita' e,  soltanto  laddove  riscontri  il  rischio  di  una
violazione di legge, rimette la decisione alla Commissione. 
  9. Su proposta del Presidente, del relatore o di  altro  componente
la  Commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione   unanime,   puo'
delegare  al  relatore  o  ai  relatori  l'espletamento  di   singoli
incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6. 
  10. Nelle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 8,  ogni  componente
del Consiglio ha facolta' di assistere e partecipare all'espletamento
delle audizioni, anche  se  queste  si  svolgano  fuori  sede,  e  ha
facolta' di prendere parte alle visite ai  distretti  e  agli  uffici
giudiziari. 
  11. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62, comma 3, nei  casi
di urgenza, laddove non sia possibile la convocazione immediata della
Commissione,  il  suo  Presidente,  sentito  il  Vicepresidente   del
Consiglio  Superiore,  puo'  disporre   l'assunzione   immediata   di
informazioni o  di  una  relazione  scritta.  La  determinazione  del
Presidente viene sottoposta alla  ratifica  della  Commissione  nella
prima seduta utile successiva.