Art. 65 
 
 
                      Votazioni in Commissione 
 
  1. Le votazioni, nelle sedute delle Commissioni, sono valide  se  a
esse partecipa il numero di componenti previsto dal comma 1 dell'art.
61, salvi i casi in cui il  regolamento  o  la  legge  richiedono  un
diverso numero di Consiglieri che prenda parte al voto. 
  2. In Commissione risulta approvata la proposta che ha raccolto  la
maggioranza dei voti validamente espressi. 
  3. Possono sempre essere avanzate proposte, concernenti  il  merito
della decisione, ulteriori o alternative,  prima  di  procedere  alla
votazione rispetto  a  quella  maggioritaria.  Su  tali  proposte  la
Commissione e' chiamata  a  deliberare  ed  esse  assumono,  ai  fini
dell'art. 47, un ordine progressivo di presentazione al Consiglio  in
base ai voti riportati. 
  4. Nel caso in cui nessuna delle proposte nel  merito  avanzate  in
Commissione consegue la maggioranza dei voti validamente  espressi  e
si riscontri la parita', la pratica si da' per definita e  non  viene
trasmessa al Consiglio,  a  meno  che  non  ne  faccia  richiesta  la
maggioranza dei componenti o il Presidente. 
  5. In nessun caso proposte uniche che hanno riportato la  minoranza
dei voti validamente espressi accedono all'esame del Consiglio. 
  6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non  trovano  applicazione
per le votazioni nella Commissione  competente  per  il  conferimento
degli uffici direttivi o  semidirettivi,  nonche'  per  le  votazioni
nell'ambito delle procedure ad esito necessitato.