Art. 65 Votazioni in Commissione 1. Le votazioni, nelle sedute delle Commissioni, sono valide se a esse partecipa il numero di componenti previsto dal comma 1 dell'art. 61, salvi i casi in cui il regolamento o la legge richiedono un diverso numero di Consiglieri che prenda parte al voto. 2. In Commissione risulta approvata la proposta che ha raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi. 3. Possono sempre essere avanzate proposte, concernenti il merito della decisione, ulteriori o alternative, prima di procedere alla votazione rispetto a quella maggioritaria. Su tali proposte la Commissione e' chiamata a deliberare ed esse assumono, ai fini dell'art. 47, un ordine progressivo di presentazione al Consiglio in base ai voti riportati. 4. Nel caso in cui nessuna delle proposte nel merito avanzate in Commissione consegue la maggioranza dei voti validamente espressi e si riscontri la parita', la pratica si da' per definita e non viene trasmessa al Consiglio, a meno che non ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Presidente. 5. In nessun caso proposte uniche che hanno riportato la minoranza dei voti validamente espressi accedono all'esame del Consiglio. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione per le votazioni nella Commissione competente per il conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi, nonche' per le votazioni nell'ambito delle procedure ad esito necessitato.