Art. 66 
 
 
                   Deliberazioni delle Commissioni 
 
  1. Esaurito l'esame di  ciascuna  pratica  e  l'espletamento  degli
incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera
sulle proposte che intende sottoporre al Consiglio  e,  anche  quando
non ritiene  di  confermare  l'indicazione  del  Consigliere  che  ha
riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il  relatore
ovvero  piu'  relatori;  il  Presidente  ne  da'   comunicazione   al
Vicepresidente del Consiglio,  chiedendone  l'inserimento  all'ordine
del giorno del Consiglio. 
  2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della
proposta formulata. 
  3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione  scritta
o ne e' stata richiesta dal Comitato di presidenza o  dal  Consiglio,
essa e' sottoposta  all'approvazione  della  Commissione  e,  quindi,
trasmessa  al  Vicepresidente  del  Consiglio,  che  ne  dispone   la
comunicazione in copia integrale a tutti i  componenti,  in  allegato
all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta.