Art. 66 Deliberazioni delle Commissioni 1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera sulle proposte che intende sottoporre al Consiglio e, anche quando non ritiene di confermare l'indicazione del Consigliere che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero piu' relatori; il Presidente ne da' comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio. 2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata. 3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne e' stata richiesta dal Comitato di presidenza o dal Consiglio, essa e' sottoposta all'approvazione della Commissione e, quindi, trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta.