Art. 67 Sedute, votazioni del Consiglio e programmazione delle relative attivita' 1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non puo' prendervi parte, dal componente indicato dall'art. 6. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio puo' interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4. 2. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 15 componenti, dei quali 10 magistrati e 5 eletti dal Parlamento. Le deliberazioni risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in base alle disposizioni dell'art. 45. A parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente della seduta, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45. 3. Nell'ambito della riunione convocata ai sensi dell'art. 58, comma 2, il Vicepresidente acquisisce informazioni utili per la programmazione dei lavori dell'Assemblea plenaria e indicazioni circa la priorita' di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione di programmazione il Vicepresidente informa il Consiglio durante la prima seduta utile successiva.