Art. 67 
 
 
                   Sedute, votazioni del Consiglio 
              e programmazione delle relative attivita' 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi  non  puo'  prendervi
parte, dal componente  indicato  dall'art.  6.  Il  Presidente  della
seduta assicura l'applicazione del regolamento;  in  caso  di  dubbio
puo' interpellare la Commissione per il  regolamento  del  Consiglio,
secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4. 
  2. Il Consiglio  delibera  validamente  con  la  partecipazione  di
almeno 15  componenti,  dei  quali  10  magistrati  e  5  eletti  dal
Parlamento. Le deliberazioni  risultano  approvate  se  ottengono  la
maggioranza dei voti validamente espressi in base  alle  disposizioni
dell'art. 45.  A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  espresso  dal
Presidente della seduta, fatta eccezione per la disposizione  di  cui
al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45. 
  3. Nell'ambito della riunione  convocata  ai  sensi  dell'art.  58,
comma 2, il  Vicepresidente  acquisisce  informazioni  utili  per  la
programmazione dei lavori dell'Assemblea plenaria e indicazioni circa
la priorita' di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del  giorno
delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione  di
programmazione il Vicepresidente  informa  il  Consiglio  durante  la
prima seduta utile successiva.