Art. 68 
 
 
         Assistenza al Presidente nelle sedute del Consiglio 
 
  1. Per lo svolgimento delle sedute  del  Consiglio,  il  Presidente
puo' richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di  un
magistrato  addetto  all'Ufficio  studi  e  documentazione,   di   un
magistrato addetto alla segreteria e di un funzionario. 
  2. Il magistrato addetto alla  segreteria  o  all'Ufficio  studi  e
documentazione, su richiesta del Presidente: 
  a) procede all'appello nominale; 
  b) da' lettura di ogni atto o documento che deve essere  comunicato
all'Assemblea plenaria; 
  c) coadiuva il Presidente  nell'accertamento  del  risultato  delle
votazioni; 
  d)  forma,  secondo  l'ordine   delle   richieste,   l'elenco   dei
Consiglieri iscritti a parlare. 
  3. Il magistrato addetto alla segreteria: 
  a) fornisce al  Presidente  l'ulteriore  collaborazione  da  questi
richiesta; 
  b)  coadiuva  e   assiste   il   Presidente   nell'applicazione   e
nell'interpretazione del regolamento; 
  c) contribuisce all'attivita' di ricerca di precedenti  concernenti
le procedure regolamentari del Consiglio, anche in collaborazione con
l'Ufficio studi e documentazione, nonche'  con  il  Presidente  e  la
segreteria della Commissione per il regolamento. 
  4. Al funzionario puo' essere  devoluta  la  cura  dei  profili  di
assistenza al Presidente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).