Art. 68 Assistenza al Presidente nelle sedute del Consiglio 1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente puo' richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di un magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione, di un magistrato addetto alla segreteria e di un funzionario. 2. Il magistrato addetto alla segreteria o all'Ufficio studi e documentazione, su richiesta del Presidente: a) procede all'appello nominale; b) da' lettura di ogni atto o documento che deve essere comunicato all'Assemblea plenaria; c) coadiuva il Presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni; d) forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare. 3. Il magistrato addetto alla segreteria: a) fornisce al Presidente l'ulteriore collaborazione da questi richiesta; b) coadiuva e assiste il Presidente nell'applicazione e nell'interpretazione del regolamento; c) contribuisce all'attivita' di ricerca di precedenti concernenti le procedure regolamentari del Consiglio, anche in collaborazione con l'Ufficio studi e documentazione, nonche' con il Presidente e la segreteria della Commissione per il regolamento. 4. Al funzionario puo' essere devoluta la cura dei profili di assistenza al Presidente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).