Art. 7 
 
 
                 Riunioni del Comitato di presidenza 
 
  1. Il Comitato di presidenza delibera validamente con  la  presenza
del  Vicepresidente  e  di  almeno  un   componente.   In   caso   di
impossibilita' di sua  convocazione,  provvede,  per  gli  affari  di
ordinaria  amministrazione,  il   Vicepresidente,   sentiti   i   due
Presidenti magistrati,  piu'  anziani  in  ruolo,  delle  Commissioni
permanenti. 
  2. Delle riunioni del Comitato di presidenza e' redatto verbale che
viene comunicato settimanalmente ai componenti del Consiglio. In ogni
caso, il Vicepresidente informa con tempestivita' il Consiglio  delle
piu' rilevanti determinazioni,  dandone  comunicazione  nella  seduta
immediatamente successiva.  Ciascun  componente  ha  facolta',  entro
cinque giorni dalla comunicazione del relativo verbale,  di  chiedere
al  Comitato  di  presidenza   il   rilascio   di   un'esplicitazione
motivazionale su una o piu' deliberazioni del medesimo. 
  3. Alle  riunioni  del  Comitato  di  presidenza,  per  l'esame  di
specifiche  pratiche,  possono  richiedere  di   partecipare,   senza
prendere  parte  alle  deliberazioni,  uno  o  piu'   Presidenti   di
Commissione ovvero, in casi particolari, uno o  piu'  componenti  del
Consiglio. A tal fine l'ordine del giorno del Comitato di  presidenza
viene comunicato ai componenti  del  Consiglio,  salvo  che  non  sia
necessario deliberare in via d'urgenza. 
  4. Il Vicepresidente regola, in conformita' delle deliberazioni del
Comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.