Art. 7 Riunioni del Comitato di presidenza 1. Il Comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilita' di sua convocazione, provvede, per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due Presidenti magistrati, piu' anziani in ruolo, delle Commissioni permanenti. 2. Delle riunioni del Comitato di presidenza e' redatto verbale che viene comunicato settimanalmente ai componenti del Consiglio. In ogni caso, il Vicepresidente informa con tempestivita' il Consiglio delle piu' rilevanti determinazioni, dandone comunicazione nella seduta immediatamente successiva. Ciascun componente ha facolta', entro cinque giorni dalla comunicazione del relativo verbale, di chiedere al Comitato di presidenza il rilascio di un'esplicitazione motivazionale su una o piu' deliberazioni del medesimo. 3. Alle riunioni del Comitato di presidenza, per l'esame di specifiche pratiche, possono richiedere di partecipare, senza prendere parte alle deliberazioni, uno o piu' Presidenti di Commissione ovvero, in casi particolari, uno o piu' componenti del Consiglio. A tal fine l'ordine del giorno del Comitato di presidenza viene comunicato ai componenti del Consiglio, salvo che non sia necessario deliberare in via d'urgenza. 4. Il Vicepresidente regola, in conformita' delle deliberazioni del Comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.