Art. 70 Formazione e struttura dell'ordine del giorno del Consiglio 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal Vicepresidente e, previo assenso del Presidente, e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima della seduta medesima, unitamente alla convocazione del Consiglio. 2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima. 3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, del Comitato di presidenza o del Vicepresidente, vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, con l'eccezione delle pratiche relative all'approvazione o alla modifica dei bilanci consiliari e comunque nei soli casi in cui il Consiglio non abbia preventivamente deliberato che, per una determinata seduta, non sono ammessi argomenti aggiunti. In ogni caso, anche se un solo componente ne fa richiesta, l'argomento aggiunto e' rinviato alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio puo' deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta e' accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non puo' piu' essere proposta questione preclusiva o sospensiva, salvo che tali questioni siano riferite a circostanze sopravvenute. 4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al comma 1 e' predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B". Nella "sezione A" sono inserite le proposte che sono state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole Commissioni e che alcuno dei consiglieri presenti alla deliberazione non ha richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di: a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; di autorizzazione, prese d'atto e non luogo a provvedere in materia di incarichi extragiudiziari; b) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti a uffici di merito non semidirettivi in cui non sono stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; al rilascio di copia di atti della procedura di concorso per l'accesso in magistratura; a prese d'atto e non luogo a provvedere; c) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre gli ordinari limiti di eta' fissati dalla legge, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati; d) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; e) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere, di presa d'atto o relative al tirocinio dei magistrati ordinari; f) proposte della Settima commissione relative a: pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Cassazione, e prive di osservazioni degli interessati; applicazioni endodistrettuali; supplenze; ferie; prese d'atto o non luogo a provvedere; rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; g) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonche' in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace; h) proposte, avanzate da Commissioni diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto. Nella "sezione B" e' inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti, e con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno, che sia stata deliberata all'unanimita' e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei Consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario. 5. Sulle proposte di cui al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richiede, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che ha previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 66, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano alle materie e alle competenze cosi' come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni. 7. L'ordine del giorno speciale, sezioni A e B, deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale e' fissata la trattazione. 8. Nella redazione dell'ordine del giorno del Consiglio si tiene comunque conto degli strumenti di programmazione dei lavori delle Commissioni di cui all'art. 57.