Art. 70 
 
 
                       Formazione e struttura 
                dell'ordine del giorno del Consiglio 
 
  1. L'ordine del  giorno  di  ciascuna  seduta  e'  predisposto  dal
Vicepresidente e, previo assenso  del  Presidente,  e'  comunicato  a
tutti i componenti e al Ministro almeno  cinque  giorni  prima  della
seduta medesima, unitamente alla convocazione del Consiglio. 
  2. In caso di urgenza,  la  convocazione,  l'ordine  del  giorno  o
l'aggiunto  all'ordine   del   giorno   possono   essere   comunicati
successivamente, ma almeno un giorno prima. 
  3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di  particolare  urgenza,
su proposta di ciascuno dei componenti, del Comitato di presidenza  o
del Vicepresidente, vengono  aggiunti  all'ordine  del  giorno  della
seduta  stessa  altri  argomenti,  con  l'eccezione  delle   pratiche
relative all'approvazione o alla modifica dei  bilanci  consiliari  e
comunque nei soli casi in cui il Consiglio non abbia  preventivamente
deliberato  che,  per  una  determinata  seduta,  non  sono   ammessi
argomenti aggiunti. In ogni caso, anche se un solo componente  ne  fa
richiesta, l'argomento aggiunto e' rinviato alla  seduta  successiva.
Su richiesta di un componente, il Consiglio puo'  deliberare  di  non
trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del
giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta  e'  accolta,  il
Presidente fissa la data della discussione non  oltre  il  trentesimo
giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa.
Nella seduta cosi' fissata non puo' piu'  essere  proposta  questione
preclusiva o sospensiva, salvo che tali questioni  siano  riferite  a
circostanze sopravvenute. 
  4. Oltre all'ordine del giorno ordinario  di  cui  al  comma  1  e'
predisposto un  ordine  del  giorno  speciale,  distinto  in  sezioni
autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B". 
  Nella  "sezione  A"  sono  inserite  le  proposte  che  sono  state
deliberate con voto unanime dei componenti delle singole  Commissioni
e che alcuno dei  consiglieri  presenti  alla  deliberazione  non  ha
richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si
tratti di: 
  a) proposte della Prima commissione  di  archiviazione  per  palese
infondatezza o per incompetenza; di autorizzazione,  prese  d'atto  e
non luogo a provvedere in materia di incarichi extragiudiziari; 
  b) proposte della Terza commissione  relative  ai  trasferimenti  a
uffici di merito non semidirettivi in cui non sono  stati  attribuiti
ai  candidati  punteggi  differenziati  per  merito  o  attitudini  o
punteggi per stato di  salute,  salvaguardia  dell'unita'  familiare,
esercizio delle funzioni in sedi disagiate; al rilascio di  copia  di
atti della procedura di concorso per  l'accesso  in  magistratura;  a
prese d'atto e non luogo a provvedere; 
  c) proposte della Quarta commissione relative alla progressione  in
carriera, ad  assenze  dal  servizio  per  aspettativa,  per  congedo
straordinario o per  astensione  obbligatoria,  al  trattenimento  in
servizio oltre gli ordinari limiti di eta' fissati dalla legge,  alle
cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o  non  luogo  a
provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei  fascicoli
personali dei magistrati; 
  d) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o  non
luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; 
  e) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non  luogo
a provvedere, di presa d'atto o relative al tirocinio dei  magistrati
ordinari; 
  f)  proposte  della  Settima  commissione  relative   a:   pratiche
tabellari,  comprese  le  variazioni,   unanimemente   valutate   dal
Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della  Cassazione,  e
prive    di    osservazioni    degli    interessati;     applicazioni
endodistrettuali; supplenze;  ferie;  prese  d'atto  o  non  luogo  a
provvedere; rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; 
  g) proposte dell'Ottava commissione,  escluse  quelle  in  tema  di
incompatibilita',  dispensa,  revoca  dell'ufficio  o  decadenza  non
dipendente da dimissioni o rinuncia,  nonche'  in  tema  di  sanzioni
disciplinari nei confronti dei giudici di pace; 
  h) proposte, avanzate da Commissioni  diverse  da  quelle  indicate
nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di archiviazione,  di  non
luogo a provvedere o di presa d'atto. 
  Nella "sezione B" e' inserita ogni altra  proposta,  diversa  dalle
precedenti, e con esclusione di quelle attinenti al  conferimento  di
uffici direttivi e alle modificazioni del  regolamento  interno,  che
sia  stata  deliberata  all'unanimita'  e  per  la  quale  sia  stato
ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti  della
relativa Commissione, l'inserimento nell'ordine del  giorno  speciale
senza  che  alcuno  dei  Consiglieri  eventualmente   presenti   alla
deliberazione abbia richiesto l'inserimento  nell'ordine  del  giorno
ordinario. 
  5.  Sulle  proposte  di  cui  al  comma  4  il  Consiglio  delibera
unitariamente, salvo che un componente  ne  richiede,  immediatamente
ovvero subito dopo aver ottenuto i  chiarimenti  che  ha  previamente
domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini
del successivo  inserimento  di  ciascuna  proposta  nell'ordine  del
giorno  ordinario,  le  Commissioni  competenti  possono   presentare
apposite  relazioni  scritte  a  norma  dell'art.  66,  comma  3.  La
richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere  avanzata
con comunicazione scritta al Comitato di presidenza almeno un  giorno
prima della data fissata per l'esame. 
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano alle materie e alle
competenze  cosi'  come  determinate  nei  decreti  istitutivi  delle
Commissioni. 
  7. L'ordine del  giorno  speciale,  sezioni  A  e  B,  deve  essere
distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al  Ministro  almeno
quindici  giorni  prima  della  data  per  la  quale  e'  fissata  la
trattazione. 
  8. Nella redazione dell'ordine del giorno del  Consiglio  si  tiene
comunque conto degli strumenti di  programmazione  dei  lavori  delle
Commissioni di cui all'art. 57.