Art. 72 
 
 
               Criteri di trattazione degli argomenti 
                        all'ordine del giorno 
 
  1. Nel corso della seduta  ogni  punto  all'ordine  del  giorno  e'
distintamente esaminato, secondo l'ordine di  iscrizione,  e  non  si
passa al successivo se sul precedente non si e' deliberato. 
  2. Se non vi  e'  opposizione,  il  Presidente  della  seduta  puo'
modificare la successione dei  punti  da  considerare  e  riunire  la
discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione o se la  proposta
di un componente non e' fatta propria dal  Presidente,  il  Consiglio
delibera,  a  maggioranza,   sull'ordine   dei   lavori.   Se   sorge
discussione, il Presidente puo' limitarla a  un  oratore  per  ognuna
delle tesi in contrasto e per non piu'  di  cinque  minuti  ciascuno.
Egualmente si procede per le modificazioni  proposte  all'ordine  del
giorno preventivamente comunicato.