Art. 72 Criteri di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno 1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno e' distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si e' deliberato. 2. Se non vi e' opposizione, il Presidente della seduta puo' modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione o se la proposta di un componente non e' fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorge discussione, il Presidente puo' limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non piu' di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.