Art. 74 
 
 
                           Fatto personale 
 
  1. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non  piu'  di
tre minuti.  E'  facolta'  del  Presidente  della  seduta  concederla
subito,  alla  conclusione  dell'esame  dell'argomento  in  corso  di
trattazione o al termine della seduta.