Art. 79 Presentazione ed esame di ordini del giorno 1. Dopo lo svolgimento delle relazioni e la trattazione delle questioni incidentali, possono essere presentati ordini del giorno riferiti al contenuto della pratica all'esame dell'Assemblea plenaria con i quali si stabiliscono impegni rivolti esclusivamente al Consiglio o a uno dei suoi organi. 2. Gli ordini del giorno presentati prima dell'inizio della discussione, se dichiarati ammissibili dal Presidente, possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa. Quando sostituiscono una proposta emendativa, possono essere illustrati e presentati nel corso della trattazione degli emendamenti e secondo il tempo massimo di intervento previsto per le medesime proposte emendative. 3. Il parere del relatore sugli ordini del giorno e' espresso subito dopo la loro illustrazione. 4. Gli ordini del giorno ritirati non possono essere fatti propri da altri Consiglieri.