Art. 79 
 
 
             Presentazione ed esame di ordini del giorno 
 
  1. Dopo lo svolgimento  delle  relazioni  e  la  trattazione  delle
questioni incidentali, possono essere presentati  ordini  del  giorno
riferiti al contenuto della pratica all'esame dell'Assemblea plenaria
con  i  quali  si  stabiliscono  impegni  rivolti  esclusivamente  al
Consiglio o a uno dei suoi organi. 
  2.  Gli  ordini  del  giorno  presentati  prima  dell'inizio  della
discussione, se dichiarati ammissibili dal Presidente, possono essere
svolti  dal  proponente  soltanto   nel   corso   di   essa.   Quando
sostituiscono una proposta emendativa, possono  essere  illustrati  e
presentati nel corso della trattazione degli emendamenti e secondo il
tempo  massimo  di  intervento  previsto  per  le  medesime  proposte
emendative. 
  3. Il parere del relatore  sugli  ordini  del  giorno  e'  espresso
subito dopo la loro illustrazione. 
  4. Gli ordini del giorno ritirati non possono essere  fatti  propri
da altri Consiglieri.