Art. 8 Attribuzioni del Comitato di presidenza e riesame delle sue deliberazioni 1. Il Comitato di presidenza promuove le attivita' del Consiglio e da' attuazione alle relative decisioni, provvedendo alla gestione delle spese ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195. 2. Il Comitato di presidenza svolge le proprie funzioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni e del Consiglio. 3. Le deliberazioni del Comitato di presidenza sono adottate tempestivamente e comunque entro il termine di un mese dall'inizio dell'esame di ciascuna richiesta, ricorso, rapporto o esposto. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, almeno un quarto dei componenti elettivi puo' avanzare istanza al Comitato di presidenza affinche' provveda al riesame di una o piu' deliberazioni. Su tale istanza il Comitato delibera con provvedimento motivato.