Art. 8 
 
 
               Attribuzioni del Comitato di presidenza 
                  e riesame delle sue deliberazioni 
 
  1. Il Comitato di presidenza promuove le attivita' del Consiglio  e
da' attuazione alle relative  decisioni,  provvedendo  alla  gestione
delle spese ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195. 
  2. Il  Comitato  di  presidenza  svolge  le  proprie  funzioni  nel
rispetto delle competenze delle Commissioni e del Consiglio. 
  3. Le  deliberazioni  del  Comitato  di  presidenza  sono  adottate
tempestivamente e comunque entro il termine di  un  mese  dall'inizio
dell'esame di ciascuna richiesta, ricorso, rapporto o esposto.  Entro
dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma  2,  almeno
un quarto dei componenti elettivi puo' avanzare istanza  al  Comitato
di  presidenza  affinche'  provveda  al  riesame  di   una   o   piu'
deliberazioni. Su tale istanza il Comitato delibera con provvedimento
motivato.