Art. 80 Discussione 1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti. 2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione o le relazioni della Commissione o l'illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente della seduta puo' ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni. 3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare i tempi e il numero degli interventi, secondo autonoma valutazione, ma comunque nel limite generale di cui all'art. 78, comma 1. 4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori a partire da quello chiamato a esporre la proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parita' dei voti, secondo l'ordine di presentazione delle proposte in Commissione. I relatori hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione. Ogni componente prende la parola secondo l'ordine di iscrizione. I relatori sull'argomento in discussione possono, previa richiesta motivata, nuovamente intervenire una sola volta, per non piu' di tre minuti, dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare. 5. Ogni componente, che non l'ha gia' fatto nella discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti. I componenti intervenuti in discussione generale dispongono della medesima facolta', ma il tempo massimo loro assegnato e' di tre minuti. Tale termine si applica anche agli interventi svolti in sede di discussione sulle parti separate ai sensi dell'art. 49, comma 2, ultimo periodo. 6. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente della seduta, il quale, prima dell'inizio della discussione, puo' aumentare e armonizzare la durata degli interventi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate. 7. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio puo' deliberare una deroga generale ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio. 8. La richiesta di deroga generale e' motivata per non piu' di cinque minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti. La questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto. 9. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.