Art. 80 
 
 
                             Discussione 
 
  1. Sull'ordine del giorno ogni componente,  che  ne  fa  richiesta,
puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti. 
  2. La  richiesta  di  rinvio,  la  questione  preclusiva  e  quella
sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito  dopo
la relazione o le relazioni della Commissione o l'illustrazione della
proposta principale da parte  del  proponente.  Il  Presidente  della
seduta puo' ammettere la proposizione di tali richieste  e  questioni
anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove
circostanze o questioni. 
  3. Per la richiesta di rinvio, per  la  questione  preclusiva,  per
quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione  alla
trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art.  70,  comma  3,  sono
ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e
sono escluse repliche e  dichiarazioni  di  voto.  Per  la  questione
preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare  i
tempi e il numero degli interventi, secondo autonoma valutazione,  ma
comunque nel limite generale di cui all'art. 78, comma 1. 
  4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del  giorno
e' introdotta e conclusa dal relatore o dai  relatori  a  partire  da
quello chiamato a esporre la proposta che ha avuto il maggior  numero
dei voti ovvero, in caso di parita' dei  voti,  secondo  l'ordine  di
presentazione delle proposte  in  Commissione.  I  relatori  hanno  a
disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione.  Ogni
componente  prende  la  parola  secondo  l'ordine  di  iscrizione.  I
relatori sull'argomento  in  discussione  possono,  previa  richiesta
motivata, nuovamente intervenire una sola volta, per non piu' di  tre
minuti,  dopo  l'intervento  degli  altri  componenti  in  precedenza
iscritti a parlare. 
  5. Ogni componente, che non l'ha gia' fatto nella discussione, puo'
illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni  di  voto
per  non  piu'  di  cinque  minuti.  I  componenti   intervenuti   in
discussione generale dispongono della medesima facolta', ma il  tempo
massimo loro assegnato e' di tre  minuti.  Tale  termine  si  applica
anche agli interventi svolti  in  sede  di  discussione  sulle  parti
separate ai sensi dell'art. 49, comma 2, ultimo periodo. 
  6. Il rispetto dei limiti di tempo  e'  assicurato  dal  Presidente
della seduta, il quale, prima  dell'inizio  della  discussione,  puo'
aumentare e armonizzare la durata degli  interventi  ove  lo  ritenga
opportuno in relazione al  rilievo  e  alla  natura  delle  questioni
trattate. 
  7. In caso di argomenti di particolare rilievo  il  Consiglio  puo'
deliberare una deroga generale ai limiti di tempo  nella  discussione
di merito, prima del suo inizio. 
  8. La richiesta di deroga generale e'  motivata  per  non  piu'  di
cinque minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento  di
un solo componente a favore e di uno contro, per non piu'  di  cinque
minuti. La questione e', quindi, immediatamente  decisa  e  non  sono
ammesse dichiarazioni di voto. 
  9. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio
della discussione, tutti i tempi di  cui  ai  commi  3  e  4  vengono
aumentati di un terzo.