Art. 82 Convocazione successiva 1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta. 2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del Presidente del Consiglio Superiore e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 70.