Art. 82 
 
 
                       Convocazione successiva 
 
  1. Al termine di ogni seduta,  indipendentemente  dal  procedimento
normale  di  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio
Superiore della Magistratura o, in sua vece, dal  Vicepresidente,  il
Consiglio  puo'  deliberare,  a  maggioranza,  la  data   della   sua
successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta. 
  2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del  Presidente
del Consiglio Superiore e del  Vicepresidente  aggiungere  all'ordine
del giorno altri punti dopo quelli stabiliti,  dandone  comunicazione
nei termini previsti dall'art. 70.