Art. 83 
 
 
            Attuazione delle deliberazioni del Consiglio 
 
  1.  Il  Comitato  di  presidenza  e,   per   quanto   occorra,   il
Vicepresidente  assicurano  l'attuazione  delle   deliberazioni   del
Consiglio. Se sorgono  difficolta'  o  fatti  nuovi,  ne  riferiscono
immediatamente al Consiglio perche' adotti i necessari provvedimenti.