Art. 84 Protocolli di scambio tra componenti, magistrati segretari e personale del Consiglio con altri organismi di governo autonomo europei e internazionali 1. Il Consiglio promuove l'adozione di protocolli di intesa con i corrispondenti organi di governo autonomo della magistratura di altri ordinamenti europei e internazionali, al fine di garantire lo scambio di esperienze tra i componenti, i magistrati segretari del Consiglio e i loro omologhi. 2. I protocolli di cui al comma 1 possono altresi' avere a oggetto periodi di permanenza all'estero del personale del Consiglio, sulla base del principio di reciprocita' e collaborazione con le omologhe amministrazioni di altri Paesi, nella prospettiva di garantire l'accrescimento di professionalita' del personale che presta servizio presso le articolazioni del Consiglio.