Art. 84 
 
Protocolli  di  scambio  tra  componenti,  magistrati   segretari   e
  personale del Consiglio con altri  organismi  di  governo  autonomo
  europei e internazionali 
 
  1. Il Consiglio promuove l'adozione di protocolli di intesa  con  i
corrispondenti organi di governo autonomo della magistratura di altri
ordinamenti europei e internazionali, al fine di garantire lo scambio
di esperienze tra i componenti, i magistrati segretari del  Consiglio
e i loro omologhi. 
  2. I protocolli di cui al comma 1 possono altresi' avere a  oggetto
periodi di permanenza all'estero del personale del  Consiglio,  sulla
base del principio di reciprocita' e collaborazione con  le  omologhe
amministrazioni  di  altri  Paesi,  nella  prospettiva  di  garantire
l'accrescimento di professionalita' del personale che presta servizio
presso le articolazioni del Consiglio.