Art. 85 Rapporti con organi istituzionali 1. Il Consiglio promuove le iniziative di collaborazione con l'Ufficio di presidenza della Corte costituzionale, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Consiglio della magistratura militare e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al fine di favorire eventuali forme di integrazione funzionale, scambi di modelli organizzativi e buone pratiche tra le giurisdizioni ordinaria e speciali, nonche' altre iniziative comuni in ambito giudiziario. 2. Nell'ambito delle competenze del Consiglio e al fine di delineare eventuali proposte per l'organizzazione degli uffici giudiziari, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Sesta e la Settima commissione istruiscono congiuntamente una pratica relativa al rapporto tra ordine giudiziario, Garante per la protezione dei dati personali e Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Sulla proposta di risoluzione avanzata dalla Sesta e dalla Settima commissione, riunite ai sensi del comma 2, delibera il Consiglio.