Art. 85 
 
 
                  Rapporti con organi istituzionali 
 
  1. Il  Consiglio  promuove  le  iniziative  di  collaborazione  con
l'Ufficio di presidenza della Corte costituzionale, il  Consiglio  di
presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, il Consiglio della magistratura  militare
e il Consiglio di presidenza  della  Corte  dei  conti,  al  fine  di
favorire  eventuali  forme  di  integrazione  funzionale,  scambi  di
modelli organizzativi e buone pratiche tra le giurisdizioni ordinaria
e speciali, nonche' altre iniziative comuni in ambito giudiziario. 
  2.  Nell'ambito  delle  competenze  del  Consiglio  e  al  fine  di
delineare  eventuali  proposte  per  l'organizzazione  degli   uffici
giudiziari, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Sesta e la Settima
commissione  istruiscono  congiuntamente  una  pratica  relativa   al
rapporto tra ordine giudiziario, Garante per la protezione  dei  dati
personali e Autorita' nazionale anticorruzione. 
  3. Sulla proposta di  risoluzione  avanzata  dalla  Sesta  e  dalla
Settima commissione, riunite  ai  sensi  del  comma  2,  delibera  il
Consiglio.