Art. 86 
 
 
           Procedure di collegamento con l'Unione europea 
                   e con organismi internazionali 
 
  1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di  propria  competenza,
previa autorizzazione del Comitato di  presidenza,  possono  attivare
forme di  collaborazione  con  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche' con organismi e Consigli  competenti  in  ambito  giudiziario
istituiti in  seno  al  Consiglio  d'Europa,  al  fine  di  acquisire
informazioni in ordine  alle  politiche  dell'Unione  europea  e  del
Consiglio d'Europa  in  materia  di  giustizia  e  affari  interni  e
nell'ambito delle attivita' e delle competenze della Rete giudiziaria
europea. 
  2. Per il regime di pubblicita' dei lavori delle sedute di  cui  al
comma 1, si applica l'art. 29. 
  3. Alle sedute di Commissione  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
invitato a partecipare un delegato del Ministro della giustizia.