Art. 86 Procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di propria competenza, previa autorizzazione del Comitato di presidenza, possono attivare forme di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, nonche' con organismi e Consigli competenti in ambito giudiziario istituiti in seno al Consiglio d'Europa, al fine di acquisire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in materia di giustizia e affari interni e nell'ambito delle attivita' e delle competenze della Rete giudiziaria europea. 2. Per il regime di pubblicita' dei lavori delle sedute di cui al comma 1, si applica l'art. 29. 3. Alle sedute di Commissione di cui al comma 1, puo' essere invitato a partecipare un delegato del Ministro della giustizia.