Art. 87 Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altri organismi giurisdizionali sovranazionali 1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o di altro organismo giurisdizionale sovranazionale, che dispiegano effetti, anche indiretti, sull'organizzazione della giustizia e dell'ordine giudiziario, sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Commissione competente. 2. La Commissione competente esamina la pratica, se del caso ascoltando il rappresentante italiano assegnato presso l'organismo internazionale interessato. 3. Al termine dell'esame, la Commissione puo' adottare una risoluzione volta ad esprimere il proprio avviso sull'opportunita' di assumere iniziative da parte del Consiglio. 4. Previa delibera adottata a maggioranza assoluta del Consiglio, alla risoluzione di cui al comma 3, possono essere attribuiti, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 44, gli effetti di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958.