Art. 87 
 
Esame delle sentenze della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,
  della Corte europea dei diritti  dell'uomo  e  di  altri  organismi
  giurisdizionali sovranazionali 
 
  1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea,  della
Corte  europea  dei  diritti   dell'uomo   o   di   altro   organismo
giurisdizionale  sovranazionale,  che   dispiegano   effetti,   anche
indiretti,  sull'organizzazione   della   giustizia   e   dell'ordine
giudiziario,  sono  trasmesse  dal  Comitato   di   presidenza   alla
Commissione competente. 
  2. La Commissione  competente  esamina  la  pratica,  se  del  caso
ascoltando il rappresentante italiano  assegnato  presso  l'organismo
internazionale interessato. 
  3.  Al  termine  dell'esame,  la  Commissione  puo'  adottare   una
risoluzione volta ad esprimere il proprio avviso sull'opportunita' di
assumere iniziative da parte del Consiglio. 
  4. Previa delibera adottata a maggioranza assoluta  del  Consiglio,
alla risoluzione di cui al comma 3, possono  essere  attribuiti,  nel
rispetto delle modalita' previste dall'art. 44, gli  effetti  di  cui
all'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958.