(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Nota  metodologica  concernente  l'erogazione  dell'acconto  per   il
  ristoro  ai  comuni  della  perdita  di  gettito  a  seguito  della
  rideterminazione   delle   rendite   catastali    dei    fabbricati
  appartenenti al gruppo catastale D 
    L'art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di
stabilita' 2016) ha previsto che,  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
determinazione della rendita catastale degli  immobili  iscritti  nei
gruppi  catastali  D  ed  E  (immobili  a  destinazione  speciale   e
particolare) sia effettuata tramite stima diretta con  esclusione  di
tutti  quei  macchinari,  congegni,  attrezzature  e  altri  impianti
funzionali  allo  specifico  processo  produttivo  (c.d.  «macchinari
imbullonati»), precedentemente  inclusi  nella  determinazione  della
rendita. 
    Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari  degli  immobili
devono  presentare   specifici   atti   di   aggiornamento   per   la
rideterminazione  della  rendita  catastale  secondo   le   modalita'
indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate  n.  2/E  del  1°
febbraio 2016. Per  l'anno  2016  hanno  effetto  solo  gli  atti  di
aggiornamento presentati entro il 15  giugno  2016.  Le  proposte  di
variazione della rendita presentate oltre la data del 15 giugno  2016
(ed entro il 31 dicembre del corrente anno) avranno invece effetto  a
decorrere dall'anno 2017. 
    Il comma 24 della legge di stabilita' 2016 prevede che  entro  il
31 ottobre 2016 sia emanato un decreto ministeriale per ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro volto a compensare  i  comuni
del minor gettito ai fini IMU e TASI. Per l'anno  2016  tale  riparto
deve essere effettuato sulla base dei  dati  comunicati  dall'Agenzia
delle Entrate entro il 30 settembre 2016. 
    Con il decreto in  esame  si  procede  ad  una  prima  (parziale)
erogazione del contributo in esame, per un importo non superiore a 50
milioni di euro, sulla base della metodologia di seguito indicata  al
fine di ristorare i comuni del mancato gettito rilevato gia' in  sede
di acconto IMU e TASI 2016  e  quindi  di  evitare  effetti  negativi
connessi alla mancanza di liquidita' per gli enti interessati. 
    Preliminarmente sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i
dati provvisori presenti al  27  luglio  2016  (1)  e  relativi  alle
proposte di variazione di rendita presentate dai  contribuenti  entro
il 15 giugno 2016, variazioni che  in  base  alla  normativa  vigente
hanno impatto sul gettito relativo al corrente anno (2) 
    Le elaborazioni hanno riguardato in particolare, 29.089 invii che
risultano  protocollati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  sono  stati
elaborati considerando: a) la categoria catastale di partenza; b)  la
categoria catastale proposta; c) la rendita al 1°  gennaio  2016  (3)
; d) la rendita proposta o quella accertata dall'Ufficio se presente. 
    Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di
stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui  applicare
le aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2015 da  ciascun  comune
(4) 
    In particolare, sono state considerate le  aliquote  di  ciascuna
specifica categoria  catastale  (es.  D01,  D02,  ecc.)  relativa  ai
fabbricati oggetto di variazione; inoltre il modello di  elaborazione
e' stato  implementato  con  i  regimi  speciali  riguardanti  alcune
particolari   tipologie   di   fabbricati   (a    titolo    puramente
esemplificativo:  aliquote  particolari  per  impianti  fotovoltaici,
eolici, centrali elettriche, ecc.). 
    Per la variazione di rendita negativa afferente  i  comuni  delle
Province autonome di Trento e Bolzano, non essendo ancora disponibili
i dati delle variazioni di rendita per comune, sono  state  applicate
le aliquote di base in vigore ai fini IMIS e  IMI  per  i  fabbricati
produttivi. 
    Sono stati effettuati inoltre alcuni  controlli  di  coerenza  al
fine di verificare che l'aliquota IMU deliberata non sia inferiore al
7,6 per mille (ovvero  l'aliquota  di  base  il  cui  gettito  e'  di
spettanza statale), e che la somma delle aliquote  IMU+TASI  non  sia
superiore al limite massimo dell'11,4 per mille previsto  per  l'anno
2015. In caso di incoerenza delle aliquote, in  tale  sede  e'  stato
considerata solo la perdita di  gettito  ai  fini  IMU  rinviando  al
successivo riparto di ottobre  la  verifica  definitiva  dell'importo
spettante sia ai fini IMU che ai fini TASI. 
    Elaborando  i  dati  pervenuti  si  e'  determinata   una   prima
valutazione della perdita di gettito  (IMU/TASI)  annua  2016  per  i
comuni di circa 127,3 milioni di euro. Per l'erogazione  della  prima
tranche di contributo, essendo disponibili, come sopra indicato, dati
ancora provvisori, si ritiene necessario seguire  alcuni  criteri  di
prudenzialita'. 
    Fermo restando la possibilita'  di  effettuare  variazioni  anche
negative del contributo erogato sulla base dei  dati  definitivi  che
saranno successivamente forniti, si ritiene che proprio l'assenza  di
dati definitivi  richieda  l'assunzione  di  ipotesi  particolarmente
prudenziali al fine di evitare,  per  quanto  possibile,  recuperi  a
carico dei comuni quando risultera'  possibile  quantificare  in  via
definitiva la relativa perdita di gettito. 
    E' stata quindi verificata in primo  luogo  la  coerenza  tra  la
perdita  di  gettito  stimata  per  l'effetto  «imbullonati»   e   le
variazioni di gettito effettivamente rilevate mediante  il  confronto
tra il gettito effettivo IMU D  2015  (quota  comune)  e  il  gettito
teorico IMU D 2016 (quota comune)  stimato  sulla  base  dell'acconto
versato. 
    In particolare, considerato che  il  decreto  in  esame  comporta
l'erogazione di un mero anticipo rispetto al riparto  definitivo  (da
effettuarsi  entro  il  mese  di  ottobre  2016),   l'acconto   viene
riconosciuto nei casi in cui si  rileva  una  variazione  di  gettito
negativa (ovvero nei casi in cui il teorico 2016 risulta inferiore al
gettito effettivo 2015) in coerenza  con  la  necessita'  di  evitare
effetti finanziari negativi  connessi  alla  effettiva  riduzione  di
gettito. 
    Inoltre, anche nei casi in cui si stima una variazione di gettito
negativa la perdita di gettito stimata viene ridotta nei casi in  cui
superi una soglia di coerenza posta pari al 120% della differenza  di
gettito verificata in base ai versamenti F24.  In  tali  casi,  viene
proporzionalmente ridotta anche la perdita di gettito TASI. 
    Per effetto di tali correzioni e considerato che  si  attribuisce
la sola quota dell'acconto, pari alla meta', si giunge ad un  importo
da erogare pari a 49,95 milioni di euro, tenendo conto  anche  di  un
ulteriore abbattimento cautelativo nell'ordine del  10%  dell'importo
stimato in coerenza con quanto  previsto  dal  decreto,  secondo  cui
l'importo da erogare non deve essere superiore a 50 milioni di  euro.
Inoltre, non sono considerati importi minimi inferiori a 100 euro: in
questi casi si  rinvia  direttamente  all'erogazione  del  contributo
definitivo. 
    L'importo complessivo di 49,95 milioni di euro e' attribuito  per
la quota di 45,74 milioni ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e delle regioni Sicilia e Sardegna mentre la restante parte,  pari  a
4,21  milioni,  e'  attribuita  alle  regioni  a   statuto   speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  cui  la  legge  attribuisce  competenza  in
materia di finanza locale. 
    Come  gia'  indicato  gli   importi   di   cui   all'allegato   A
costituiscono un mero anticipo del contributo che sara' stimato entro
il mese di ottobre 2016 secondo quanto previsto  dall'art.  1,  comma
24, della legge n. 208/2015. In tale sede saranno apportate tutte  le
rettifiche  necessarie,  anche  sul  piano   metodologico,   per   la
quantificazione definitiva  del  contributo  dovuto  con  riferimento
all'anno 2016. 
    Roma, 2 agosto 2016 

(1) L'archivio completo al 27 luglio e' composto da 30.927 record. In
    caso di invii multipli relativi alla stessa unita' immobiliare si
    e' considerato l'ultimo invio, protocollato, effettuato entro  il
    15 giugno 2016. 

(2) Per quanto riguarda i comuni delle Province autonome di Trento  e
    Bolzano la procedura per la revisione della  rendita  e'  gestita
    dai Servizi del Catasto delle stesse Province autonome che  hanno
    inviato i dati provvisori delle unita' in corso  di  accertamento
    per  la  revisione  della  rendita,  pur  se  aggregati  su  base
    provinciale. 

(3) Nei casi residuali in cui non  sia  presente  la  rendita  al  1°
    gennaio 2016 e' stata considerata quella precedente la richiesta. 

(4) Nel  caso  in  cui  l'immobile  fosse  dichiarato  in  un  comune
    istituito nel 2016 sono state utilizzate le  aliquote  deliberate
    in quel comune per il 2016.