Art. 4 
 
                        Annunci pubblicitari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 120-octies del TUB, gli annunci  pubblicitari
relativi ai contratti di credito  sono  divulgati  secondo  modalita'
conformi a quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva 2014/17/UE e
contengono un esempio rappresentativo chiaro,  conciso  e  realistico
secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva. 
  2. Gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria
natura di messaggio pubblicitario e indicano che  e'  a  disposizione
della  clientela  la  documentazione   prevista   per   l'informativa
precontrattuale.