(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
 
 
                              TITOLO I 
 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Istituzione e fini 
 
    1.  L'Universita'  degli  studi  di   Ferrara   (d'ora   in   poi
l'Universita'),  istituita  nel  1391,  e'  ordinata  in   forma   di
istituzione pubblica, e' dotata di autonomia scientifica, didattica e
organizzativa, nonche' di autonomia  finanziaria  e  contabile.  Essa
sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e  l'istruzione  superiore
attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca  e  di
insegnamento  e  la  collaborazione  scientifica  e   culturale   con
istituzioni italiane e straniere. 
    2. L'universita', in conformita' ai principi  della  Costituzione
italiana, afferma il  proprio  carattere  pluralista  e  laico  e  la
propria indipendenza da ogni condizionamento. 
    3. L'universita', nella sua organizzazione e nella sua attivita',
rispetta  e  promuove  i  principi  di   semplificazione,   razionale
dimensionamento  delle   strutture,   efficienza   ed   efficacia   e
sostenibilita' delle  sue  attivita',  per  perseguire  le  finalita'
stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 
    4. Lo stemma dell'universita' raffigura  un  ulivo  posto  su  un
monte di tre cime color argento, sopra una campagna verde  su  sfondo
azzurro; lo scudo e' fregiato di corona ducale ed e' completato  alla
base da due rametti intrecciati, d'ulivo e alloro. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Comunita' universitaria 
 
    1. Fanno parte della Comunita' universitaria gli  studenti  e  le
studentesse, i professori e le  professoresse,  i  ricercatori  e  le
ricercatrici, il personale tecnico e quello  amministrativo,  nonche'
tutti e tutte coloro che, a  vario  titolo,  trascorrono  periodi  di
ricerca, di insegnamento e di studio presso l'universita'. 
    2. Tutte le cariche, professioni e  titoli  inerenti  a  funzioni
nominate  nello  Statuto  e  declinate  al  genere  maschile   devono
intendersi  riferite  anche  al  corrispondente  termine  di   genere
femminile. 
 
                               Art. 3. 
 
 
      Liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio 
 
    1.  L'universita'  garantisce  autonomia  di  ricerca,   liberta'
d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la
ricerca  nonche'  alle  strutture  e  agli  strumenti   necessari   a
svolgerla. 
    2. L'universita' persegue le proprie finalita' nel rispetto della
dignita' della persona umana,  del  pluralismo  delle  idee  e  della
trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'universita' tutela
la  piena  liberta'  delle  idee  e  l'espressione   delle   liberta'
politiche, sindacali e religiose; garantisce  a  tutta  la  Comunita'
universitaria le condizioni necessarie  per  esprimere  e  comunicare
liberamente il proprio pensiero. 
    3. Tutte le discipline hanno pari dignita'. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'universita' contribuisce, nei  limiti  dei  propri  mezzi  e
competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro
obiettivi di formazione culturale  e  professionale,  anche  mediante
percorsi  di  eccellenza   e   metodologie   didattiche   innovative,
organizzate direttamente e/o con  specifiche  istituzioni  proprie  o
partecipate. 
    2. L'universita' promuove altresi' una gestione del diritto  allo
studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale  e
derivanti da condizioni di disabilita' che impediscono agli  studenti
la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi. 
    3. L'universita' riconosce la residenzialita' degli studenti come
un valore essenziale del processo educativo e formativo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
               Pari opportunita' e non discriminazione 
 
    1.  L'universita'  istituisce  e  promuove  idonee  strutture  ed
iniziative per l'attuazione dei principi  costituzionali  delle  pari
opportunita'  e   della   non   discriminazione,   nonche'   per   la
valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio. 
    2.   L'universita'   garantisce   il   rispetto   del   principio
costituzionale  delle  pari   opportunita'   tra   uomini   e   donne
nell'accesso agli uffici pubblici, promuove  l'eguale  rappresentanza
di ciascun genere nella nomina  dei  componenti  di  ogni  organo  di
ateneo e la  presenza  equilibrata  dei  generi  anche  negli  organi
elettivi. 
    3. Nella redazione degli atti, l'universita' utilizza  la  lingua
italiana nella consapevolezza, nel rispetto  e  nella  valorizzazione
delle differenze di genere. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                            Codice etico 
 
    1.  L'universita'  adotta  il  codice   etico   della   comunita'
universitaria. 
    2. Il codice etico, in conformita' ai valori  fondamentali  della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti   individuali   e   l'accettazione   dei   doveri   e   delle
responsabilita' nei  confronti  dell'istituzione  d'appartenenza;  il
codice etico detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. 
    3. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni  forma  di
discriminazione e abuso nonche' a regolare i  casi  di  conflitto  di
interessi o inerenti alla proprieta' intellettuale. 
    4.  Il  codice  etico  e'  approvato  dal  Senato  accademico,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo  parere  favorevole
del Consiglio di amministrazione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Qualita' della vita universitaria 
 
    1. L'Universita' promuove la qualita'  della  vita  universitaria
per la sua comunita', con particolare riguardo:  alle  condizioni  di
lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  al
benessere  fisico,  mentale  e  sociale   nello   svolgimento   delle
attivita', alla conciliazione dei tempi di vita  e  di  lavoro,  alla
piena inclusione delle persone con  disabilita',  al  superamento  di
ogni tipo di barriera, al sostegno di attivita' culturali, sportive e
ricreative. 
 
                               Art. 8. 
 
 
              Attuazione delle finalita' istituzionali 
 
    1. Per realizzare i propri obiettivi, l'universita'  sviluppa  la
ricerca scientifica e svolge  attivita'  didattiche,  sperimentali  e
assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di  soggetti
sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri. 
    2.  L'universita'  si  organizza   in   strutture   di   ricerca,
didattiche, assistenziali e di servizio. 
    3.  L'universita'  stipula  convenzioni,  contratti  e   conclude
accordi,  anche  in  forma  consortile  o   federativa,   con   altre
Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici  e
con privati, con persone fisiche e giuridiche. 
    4. L'universita' puo' partecipare agli  atti  di  costituzione  e
adesione a organismi associativi, fondazioni e societa' di  capitali,
che abbiano scopi coerenti con i propri fini  istituzionali,  sia  in
Italia che all'estero. 
    5. Per assicurare il costante miglioramento  dei  propri  livelli
qualitativi  e  l'ottimale  gestione   delle   risorse   disponibili,
l'universita' procede alla valutazione periodica, anche ad  opera  di
organismi esterni, delle proprie attivita' scientifiche, didattiche e
amministrative, nonche' di quelle relative alla Terza missione. 
    6. L'universita' sviluppa il  trasferimento  delle  tecnologie  e
dell'innovazione al sistema produttivo. 
    7. Nelle proprie scelte strategiche, l'universita'  favorisce  il
coinvolgimento delle comunita'  nelle  quali  si  trova  ad  operare;
riconosce l'importanza di  una  collaborazione  con  gli  enti  e  le
istituzioni locali,  nell'osservanza  delle  rispettive  autonomie  e
finalita', per  lo  sviluppo  culturale,  sociale  ed  economico  del
territorio. 
    8. L'universita' cura e  valorizza  le  relazioni  con  i  propri
laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che
si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di
base  e  applicata,  ponendo  in  atto  ogni  valido   strumento   di
programmazione, organizzazione, finanziamento,  gestione  e  verifica
delle strutture e delle attivita'. 
    2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede
primaria, e' compito qualificante di ogni  professore  e  ricercatore
universitario. 
    3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'universita'
definisce,  compatibilmente  con  le  proprie  dotazioni,  quote   di
finanziamento destinate  alla  ricerca,  sulla  base  di  criteri  di
documentata produttivita' scientifica; essa privilegia i progetti  di
alta qualita' per la cui valutazione applica  procedure  validate  in
linea  con  gli  standard  internazionali;  l'universita'   favorisce
altresi' la partecipazione ai bandi europei e internazionali. 
    4. L'universita' recepisce i principi  dell'accesso  aperto  alla
letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in  rete  dei
risultati delle ricerche per assicurarne la  piu'  ampia  conoscenza,
nel rispetto della tutela  della  proprieta'  intellettuale  e  degli
accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. 
    5. L'universita' puo' stipulare  convenzioni  e  contratti,  puo'
fornire  consulenze  ed  e'  libera   di   accettare   finanziamenti,
contributi   e   donazioni,   nonche'   di   attivare   rapporti   di
collaborazione con lo Stato, con le  regioni  e  con  altri  soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali. 
    6.  L'universita'  incentiva  le  attivita'  capaci  di  generare
risultati oggetto di proprieta'  industriale  e  intellettuale  e  di
favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca
universitaria. 
    7. L'universita' garantisce che  la  sperimentazione  scientifica
sia svolta in conformita' con i principi del  rispetto  degli  esseri
viventi, della dignita' della persona, della tutela  dell'ambiente  e
della sostenibilita'. 
    8.  L'universita'   si   impegna   a   perseguire   il   costante
miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi
di   esperti   esterni,   specifici   sistemi   di   valutazione    e
auto-valutazione   della   qualita'   della   ricerca   svolta    nei
dipartimenti, nei corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati
dall'ateneo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                              Didattica 
 
    1. L'universita' ha il compito di preparare sul piano culturale e
professionale  gli  studenti  e  di  consentire   l'acquisizione   di
conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di  studio
che questi intendono conseguire. 
    2.  Al  fine  di  assicurare  un'efficace  attivita'   formativa,
l'universita' promuove il coordinamento delle  attivita'  didattiche,
dei programmi di insegnamento e di  ogni  altra  iniziativa  ad  essa
connessa. 
    3. L'universita' favorisce la ricerca  e  la  sperimentazione  di
nuove metodologie didattiche. 
    4. L'universita' svolge attivita' didattica per  il  conferimento
dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi
e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali  e
internazionali e con  enti  pubblici  o  privati,  per  offrire  agli
studenti  piu'  ampie  occasioni  di  formazione  e  opportunita'  di
conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali. 
    5. L'universita' puo' attivare master  universitari  di  primo  e
secondo livello, corsi  di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
formazione  permanente  o  ricorrente,  alla  conclusione  dei  quali
possono essere rilasciati titoli universitari. 
    6. L'universita'  puo'  altresi'  attivare  corsi  di  formazione
pre-laurea e rilasciare i relativi attestati. 
    7. L'universita' sostiene le attivita' di formazione e di ricerca
previste  nei  Corsi  di  dottorato  e  di  specializzazione,   anche
attraverso l'istituzione di borse di studio. 
    8. L'universita' puo' attivare, anche in collaborazione con  enti
pubblici e privati e  sotto  la  sua  responsabilita'  scientifica  e
didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti  ai  frequentanti
che abbiano superato le corrispondenti  prove  finali.  Tali  crediti
possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei  titoli  di
studio rilasciati dall'universita'. 
    9. L'universita' istituisce il tutorato secondo le finalita' e le
modalita' previste  dalla  legge;  il  tutorato  e'  disciplinato  da
apposito regolamento approvato  dal  Senato  accademico,  sentito  il
Consiglio degli studenti. 
    10. L'universita'  si  adopera  per  agevolare  l'orientamento  e
l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i
propri laureati. 
    11.  L'universita'  si   impegna   a   perseguire   il   costante
miglioramento dell'attivita' didattica e si avvale  di  strumenti  di
valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la
qualita' delle attivita' didattiche, l'efficacia e  l'efficienza  dei
servizi. 
    12.   Per   rispondere   a   documentate   esigenze   didattiche,
l'universita' puo' assegnare  corsi  ufficiali  e  corsi  integrativi
d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Universita'  italiane,
che  posseggano  una  qualificazione  scientifica  e/o  professionale
idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione  di
tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti  da
apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alla  normativa
vigente. 
    13. L'universita' istituisce e promuove  attivita'  -  culturali,
scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione,
aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti  esterni;
per tali corsi l'universita' puo' rilasciare specifici attestati. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                           Terza missione 
 
    1. L'universita' riconosce tra le proprie finalita' istituzionali
la partecipazione diretta e indiretta alla  valorizzazione  culturale
sociale ed economica dei saperi. 
    2. In relazione al suo ruolo di istituzione pubblica al  servizio
della collettivita', l'universita' promuove  e  svolge  attivita'  di
valore educativo,  culturale,  di  tutela  della  salute  pubblica  e
sviluppo della societa'. 
    3. L'universita' sostiene le  attivita'  di  tipo  applicativo  e
funzionali  all'innovazione  e  al  trasferimento  tecnologico,   nel
rispetto della  normativa  di  riferimento  e  delle  responsabilita'
connesse alla sua natura di istituzione pubblica. 
    4. L'universita' valorizza i risultati delle ricerche  sviluppate
presso  le  proprie  strutture  anche  attraverso  il  supporto  alla
costituzione e al primo sviluppo  di  imprese  spin-off  operanti  in
settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Rapporti internazionali 
 
    1. L'universita' include l'internazionalizzazione  tra  i  propri
fini istituzionali, riconosce la  propria  appartenenza  allo  spazio
europeo della ricerca e dell'istruzione  superiore  e  ne  fa  propri
principi e strumenti. 
    2.  Al  fine  di  realizzare  la   cooperazione   internazionale,
l'universita': 
      a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali
per la definizione e la realizzazione di  programmi  di  cooperazione
scientifica e di formazione; 
      b) stipula accordi  e  convenzioni  con  atenei  e  istituzioni
culturali  e  scientifiche  europee  ed  extra-europee,  al  fine  di
partecipare a reti internazionali; 
      c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di  docenti,
studenti, laureati  e  personale  tecnico-amministrativo,  anche  con
interventi di natura economica; 
      d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio  in
lingue  diverse  dall'italiano  e   il   reciproco   conferimento   e
riconoscimento  dei  titoli  di  studio  con  altri   Paesi   nonche'
l'attivazione  di  percorsi  formativi  integrati   con   universita'
straniere; 
      e) promuove l'adesione ai programmi di  ricerca  scientifica  e
sviluppo tecnologico dell'Unione europea. 
    3. L'universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di
studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione
con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare  il
diritto allo studio. 
 
                              Art. 13. 
 
 
               Doveri di informazione e comunicazione 
 
    1.   L'universita'   riconosce    nell'informazione    e    nella
comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali  per  assicurare
la  partecipazione  degli  studenti,  dei  docenti  e  del  personale
tecnico-amministrativo alla vita dell'ateneo. 
    2. L'universita' provvede a rendere accessibili, anche attraverso
piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attivita'  e  il  suo
funzionamento;  in  particolare  essa   garantisce   la   pubblicita'
tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e  delle  delibere
degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di  legge  e
ai regolamenti di ateneo. 
 
                              TITOLO II 
 
 
            ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITA' 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                               Organi 
 
 
                              Art. 14. 
 
 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di  legge
ed e' responsabile del governo  accademico,  degli  obiettivi  e  dei
programmi dell'universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto. 
    2. Il rettore: 
      a) promuove e coordina le attivita' scientifiche e didattiche; 
      b) assicura che l'ateneo  persegua  le  sue  finalita'  secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, economicita', trasparenza e promozione del merito; 
      c) propone al Consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale di ateneo previsto dalla legge, tenuto conto
delle proposte e dei pareri del Senato accademico; 
      d) propone al  Consiglio  di  amministrazione  i  documenti  di
bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi,  previsti
dalla  legislazione  vigente  in  materia  nonche'  dal   regolamento
generale per l'amministrazione e la contabilita'; 
      e) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina,  il
rinnovo  e,  ove  necessaria,  la  proroga  del  direttore  generale,
acquisito il parere del Senato accademico; propone  al  Consiglio  di
amministrazione  la  revoca  dell'incarico  del  direttore  generale,
acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente
normativa in tema di contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di
diritto privato; 
      f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle
strutture di ateneo, che provvede a costituire in  ottemperanza  alle
norme del presente statuto; 
      g) nomina, previo parere del Consiglio di  amministrazione,  il
coordinatore del nucleo di valutazione; 
      h) convoca e presiede il Senato accademico e  il  Consiglio  di
amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere; 
      i) convoca per la riunione di  insediamento  gli  organi  o  le
strutture collegiali che non sono da lui presieduti; 
      j) emana con decreto i regolamenti di  ateneo  e  quelli  delle
singole strutture, previa approvazione del Senato  accademico  e  del
Consiglio di amministrazione secondo la propria competenza; 
      k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti; 
      l) presenta annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato
delle attivita' dell'ateneo; 
      m) avvia i procedimenti  disciplinari,  relativi  al  personale
docente  e  irroga,  previo  parere  consultivo   del   Collegio   di
disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura; 
      n) esclusivamente in casi straordinari di necessita' e urgenza,
adotta, sotto la propria responsabilita',  provvedimenti  in  materie
che rientrano nella competenza del Senato accademico e del  Consiglio
di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla  ratifica
dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva; 
      o) svolge ogni altra funzione non espressamente  attribuita  ad
altri organi dallo statuto; 
      p) svolge ogni altra attribuzione assegnata  dalla  legge,  dal
presente statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    3. La durata del mandato del rettore e'  quella  stabilita  dalla
legge. 
    4. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a  tempo
pieno, in servizio presso le universita' italiane, in possesso di  un
alto e documentabile profilo scientifico e di competenze gestionali. 
    5. L'elettorato attivo e' composto da: 
      a) i professori di ruolo e i ricercatori; 
      b) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato  e
determinato, con voto ponderato con un coefficiente pari  a  0,2.  La
ponderazione dei voti e' effettuata moltiplicando i voti  individuali
espressi  per  il   coefficiente   assegnato,   con   approssimazione
all'unita' superiore. Ai  fini  del  quorum,  la  partecipazione  del
personale  tecnico-amministrativo  e'  calcolata  con   le   medesime
modalita'. 
      c) 50 studenti, designati  dal  Consiglio  degli  studenti,  in
conformita'  al  regolamento  generale  di  ateneo,   garantendo   la
rappresentanza di ciascun dipartimento; 
      d)   i   rappresentanti   degli   assegnisti,   dottorandi    e
specializzandi presenti nei Consigli di dipartimento. 
    6. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale  sono
stabilite dal regolamento generale di ateneo. 
    7. Il rettore designa, fra  i  professori  di  prima  fascia,  il
Prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate  in  caso  di
sua  assenza  o  impedimento.  Egli  puo'  altresi'  designare  altri
prorettori e  delegati  con  funzioni  specifiche.  I  delegati  e  i
prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente
per coordinare le rispettive attivita'. 
    8. In caso di cessazione anticipata del Rettore le  sue  funzioni
vengono assunte dal prorettore vicario. 
    9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5  approvi
la mozione di sfiducia al rettore, le sue  funzioni  vengono  assunte
dal decano dei componenti del Consiglio di amministrazione, che abbia
la qualifica di professore di prima fascia. 
    10. Nelle ipotesi contemplate dai  precedenti  commi  8  e  9  il
decano del corpo accademico  dell'ateneo  provvede  immediatamente  a
indire le elezioni. 
    11. Il rettore ha diritto a un'indennita' di carica, fissata  dal
Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge. 
    12. Al prorettore  con  funzioni  vicarie,  ai  prorettori  e  ai
delegati  del   rettore   con   funzioni   specifiche   puo'   essere
riconosciuta, su proposta del  rettore,  un'indennita',  fissata  dal
Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico esercita le seguenti funzioni: 
      a) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo
statuto e le modifiche al presente Statuto, previo parere  favorevole
del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei
suoi componenti; 
      b) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo
statuto  delle  facolta'  o  scuole,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione; 
      c) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento  generale  di  ateneo,  previo  parere   favorevole   del
Consiglio di amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti; 
      d) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento  didattico  di  ateneo,  previo  parere  favorevole   del
Consiglio di amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, sentito il Consiglio degli studenti; 
      e) definisce le politiche per la qualita', in  accordo  con  le
linee strategiche di ateneo,  sentito  il  parere  del  Consiglio  di
amministrazione; 
      f)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in materia  di  didattica  e  ricerca,
compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle  strutture  di
raccordo,   coordinamento   e   razionalizzazione   delle   attivita'
didattiche previste dalla normativa vigente; 
      g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il  codice  etico
previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice  etico  che
non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina; 
      h)   designa   i   quattro   componenti   del   Consiglio    di
amministrazione,  appartenenti  ai  ruoli  docenti   dell'ateneo,   a
maggioranza assoluta; designa il Presidente del Collegio dei revisori
dei conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili  e  gli
avvocati dello Stato; 
      i) svolge funzioni di coordinamento e  di  collegamento  con  i
dipartimenti  e  con  le  strutture  di  raccordo,  coordinamento   e
razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa
vigente; 
      j) formula proposte ed esprime pareri in materia di  didattica,
di ricerca e di servizi agli studenti; 
      k) formula proposte ed esprime pareri in  ordine  all'indirizzo
strategico dell'ateneo; 
      l)  formula  proposte  ed  esprime  pareri  obbligatori   sulla
programmazione annuale e triennale  relativa  al  personale  docente,
ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo; 
      m) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in  coerenza
con  la  programmazione  di  ateneo,  in  merito  alle  richieste  di
copertura  di  posti  di  professore  e  ricercatore  formulate   dai
dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in  merito
alle relative proposte di chiamata; 
      n)  esprime  parere  obbligatorio  sulla  mobilita'  interna  e
esterna di professori e ricercatori; 
      o)  esprime  parere  sulla  proposta  del  rettore  di  nomina,
rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale; 
      p) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di
attivazione, modifica e soppressione di  corsi,  sedi,  dipartimenti,
facolta' o scuole e altri centri dotati di autonomia gestionale e  di
spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la  soppressione  di
sedi, facolta' o scuole deve essere espresso a  maggioranza  assoluta
dei componenti; 
      q)  esprime  parere  obbligatorio  sui  documenti  di  bilancio
annuali e pluriennali, di previsione  e  consuntivi,  previsti  dalla
legislazione  vigente  in   materia,   nonche'   sul   documento   di
programmazione triennale di ateneo; 
      r) esprime  parere  sulla  determinazione  delle  tasse  e  dei
contributi degli studenti e sugli interventi intesi  a  garantire  il
diritto allo studio; 
      s) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in
merito alle modalita' di valutazione e ai risultati conseguiti  dalle
strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base  delle  relazioni
del  nucleo  di  valutazione,  del  presidio   di   qualita',   delle
commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri  del  Consiglio
della ricerca; 
      t) formula proposte ed  esprime  pareri,  sulla  programmazione
edilizia dell'ateneo; 
      u)  esprime  pareri  sulle  proposte  di  costituzione   o   di
partecipazione dell'universita' a centri interuniversitari, consorzi,
fondazioni, associazioni o societa', nonche' in tema di convenzioni e
contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca; 
      v)  esprime  parere,  sull'acquisto  e  l'alienazione  di  beni
immobili; 
      w) formula proposte ed esprime pareri in tutte  le  materie  ad
esso sottoposte a discrezione del rettore; 
      x) svolge ogni  altra  attribuzione  ad  esso  assegnata  dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    2. Il Senato accademico, deliberando con  maggioranza  di  almeno
due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale  una
mozione di sfiducia al rettore, non prima  che  siano  trascorsi  due
anni dall'inizio del suo mandato. 
    3. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; 
      b)  12  rappresentanti  dei  dipartimenti,  inclusi   tutti   i
direttori di dipartimento se inferiori a 13; 
      c) il presidente del Consiglio della ricerca; 
      d)  due  professori  associati   e   due   ricercatori   eletti
nell'ambito delle rispettive categorie, nel  rispetto  del  principio
della   rappresentanza   di   tutte   le   macro-aree   scientifiche;
l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e
ai ricercatori; 
      e) due  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo,
eletti  dal  Consiglio   del   personale   tecnico-amministrativo   e
appartenenti   ai   ruoli   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'ateneo; 
      f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal  Consiglio
degli studenti fra i propri componenti. 
    4. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e  di
designazione nel Senato, ivi inclusa la composizione delle macro-aree
scientifiche, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. 
    5. Il prorettore vicario puo'  essere  invitato  dal  rettore  ad
assistere ai lavori del Senato accademico, senza diritto di voto.  Un
rappresentante degli assegnisti e uno dei dottorandi, individuati tra
quelli eletti nei Consigli di dipartimento, possono  essere  invitati
dal rettore ad assistere  ai  lavori  del  Senato  accademico,  senza
diritto di voto. 
    6. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni  due
mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    7. Il Senato accademico resta in carica per tre anni. Il rettore,
il presidente del Consiglio della ricerca e i  direttori  restano  in
carica per la durata del  proprio  mandato.  I  rappresentanti  degli
studenti restano in carica per due anni. Il  mandato  e'  rinnovabile
consecutivamente per una sola volta. 
    8. Il direttore generale partecipa al  Senato,  con  funzioni  di
segretario e puo' essere  assistito  per  la  verbalizzazione  da  un
funzionario da lui designato. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio  di  amministrazione  e'  organo  di  gestione  e
controllo delle attivita'  amministrative,  finanziarie  e  contabili
dell'universita'. 
    2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: 
      a) determina l'indirizzo strategico dell'ateneo, previo  parere
del Senato accademico; 
      b)  vigila  sulla  sostenibilita'  finanziaria,   economica   e
patrimoniale delle attivita' dell'ateneo; 
      c)  su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   Senato
accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di
previsione e  consuntivi,  previsti  dalla  normativa  vigente  e  la
programmazione annuale e triennale  relativa  al  personale  docente,
ricercatore,  dirigente  e  tecnico  amministrativo;   trasmette   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  documenti  di  bilancio
annuali e pluriennali, di previsione  e  consuntivi,  previsti  dalla
normativa vigente; 
      d) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'; 
      e) approva, previo parere del Senato accademico, l'attivazione,
la modifica o la soppressione di corsi, sedi,  facolta'  o  scuole  e
degli altri  centri  dotati  di  autonomia  gestionale  e  di  spesa;
l'attivazione, la modifica e la  soppressione  di  sedi,  facolta'  o
scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti; 
      f) delibera, a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  in
merito  all'istituzione,  la   modifica   e   la   soppressione   dei
dipartimenti, previo parere del Senato accademico; 
      g)  delibera  sull'avvio  dei  procedimenti   concorsuali   del
personale  docente,  sulla  proposta  di  chiamata   da   parte   del
dipartimento di professori e  di  ricercatori  universitari  e  sulla
mobilita' dei docenti, previo parere del Senato accademico; 
      h) approva la programmazione edilizia, previo parere del Senato
accademico; approva l'acquisto  e  l'alienazione  di  beni  immobili,
sentito il parere del Senato  accademico,  e  la  locazione  di  beni
immobili;  approva  l'acquisto  e  l'alienazione   di   beni   mobili
registrati; 
      i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i
contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca  acquisisce
il parere del Senato accademico; 
      j)  approva  le  proposte  di  costituzione  o   partecipazione
dell'universita'  a   centri   interuniversitari,   enti,   consorzi,
fondazioni, associazioni o societa', sentito  il  parere  del  Senato
accademico; 
      k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di  appalto
dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge; 
      l) approva i provvedimenti relativi alla  determinazione  delle
tasse e dei contributi  degli  studenti,  previo  parere  del  Senato
accademico e del Consiglio degli studenti; 
      m) approva le regole generali per l'attuazione delle  attivita'
autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti; 
      n) nomina, su proposta del rettore,  il  direttore  generale  o
procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale  proroga,  previo
parere  del  senato  accademico;  revoca,  con   delibera   motivata,
dall'incarico  il  direttore  generale,  su  proposta  del   rettore,
acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente
normativa in tema di contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di
diritto privato; 
      o) designa i componenti del Nucleo di valutazione; 
      p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in
merito alle sanzioni  disciplinari  da  infliggere  ai  professori  e
ricercatori universitari, alla conclusione della  procedura  prevista
dalla legge; 
      q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare
una indennita' di funzione e determina i relativi importi; stabilisce
l'importo del gettone di presenza dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge;  stabilisce  il
compenso del Collegio dei revisori dei  conti,  nei  limiti  previsti
dalla legge; 
      r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta
la  comunita'  e  i  suoi  interlocutori  sulle  scelte  operate,  le
attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle  risorse  a  tal
fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali; 
      s) approva il bilancio di genere; 
      t) determina i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
amministrative; 
      u) esprime parere agli organi  competenti  sulle  politiche  di
ateneo per la qualita'; 
      v) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione  dello
statuto dell'universita' e delle facolta' o scuole dell'universita' e
sulla loro modifica; il  parere  sullo  statuto  dell'universita'  e'
espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      w) esprime parere al Senato  accademico  sull'approvazione  del
regolamento generale di ateneo e del regolamento didattico di ateneo;
il parere e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      x) esprime parere al Senato  accademico  sull'approvazione  dei
regolamenti in materia di didattica e  ricerca,  compresi  quelli  di
competenza  dei  dipartimenti  e   delle   strutture   di   raccordo,
coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste
dalla legge; 
      y) esprime parere al Senato  accademico  sull'approvazione  del
codice etico; 
      z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    3. Le delibere del Consiglio di amministrazione, per le quali sia
previsto un parere del Senato accademico, dovranno essere assunte con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il  parere  del
Senato  sia  stato  negativo  o  condizionato.   Nelle   delibere   a
maggioranza relativa,  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
Presidente. 
    4. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; 
      b)   quattro   componenti   appartenenti   ai   ruoli   docenti
dell'ateneo, designati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta,
tra candidature presentate anche a  seguito  di  avviso  pubblico  di
selezione; 
      c) due componenti non  appartenenti  ai  ruoli  dell'ateneo  da
almeno  tre  anni,  selezionati  anche  mediante  avviso  pubblico  e
designati dal rettore; la non appartenenza ai ruoli dell'ateneo  deve
essere conservata per tutta la durata del mandato; 
      d)  un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo,
appartenente   ai   ruoli   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'ateneo,    designato     dal     Consiglio     del     personale
tecnico-amministrativo; 
      e) due rappresentanti  degli  studenti,  eletti  dal  Consiglio
degli studenti fra i propri componenti. 
    5. I componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  esclusi  i
rappresentanti  degli  studenti,  devono   essere   individuati   tra
personalita'  italiane  o  straniere  in   possesso   di   comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza  professionale
di alto livello, con una necessaria  attenzione  alla  qualificazione
scientifica e culturale. 
    6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto,  da  parte
di ciascuna  componente,  del  principio  costituzionale  delle  pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    7. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e  di
designazione nel Consiglio  di  amministrazione  sono  stabilite  dal
regolamento generale di ateneo. 
    8. Il Consiglio di amministrazione e' nominato  con  decreto  del
rettore e resta in  carica  per  tre  anni.  I  rappresentanti  degli
studenti restano in carica due anni. I componenti  del  Consiglio  di
amministrazione sono rieleggibili o designabili  nuovamente  per  una
sola volta. 
    9. Il direttore generale partecipa al consiglio, con funzioni  di
segretario e puo' essere  assistito  per  la  verbalizzazione  da  un
funzionario da lui designato. 
    10. Alle sedute del Consiglio di amministrazione  assiste  almeno
un componente del Collegio dei revisori dei conti. 
    11. Il prorettore puo' essere invitato dal rettore  ad  assistere
ai lavori del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. L'universita' costituisce un Collegio dei revisori dei  conti,
quale organo indipendente di consultazione  e  di  controllo  interno
sulla  regolarita'  della   gestione   amministrativa,   finanziaria,
contabile e patrimoniale dell'universita'. 
    2. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti  dal  regolamento  generale  per  l'amministrazione  e   la
contabilita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
    3. Almeno un componente del  collegio  assiste  alle  sedute  del
Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da:  tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo,
con funzioni di presidente, designato dal  Senato  accademico  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati  dello  Stato  e
nominato dal  rettore;  un  componente  effettivo  e  uno  supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un  componente
effettivo e uno supplente  designati  dal  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca. 
    5. I componenti sono nominati con decreto rettorale;  il  mandato
ha una durata di tre anni; l'incarico e'  rinnovabile  per  una  sola
volta. 
    6. Il curriculum dei componenti del collegio  e'  pubblicato  sul
sito web di ateneo. 
    7. Il mandato quale componente  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti non puo' essere conferito a personale  dipendente  dell'Ateneo,
ai componenti del Consiglio di amministrazione, a  chi  sia  coniuge,
parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'universita'
o di componenti del Consiglio di  amministrazione,  a  chi  abbia  in
corso o abbia  ricevuto,  entro  i  12  mesi  precedenti  la  nomina,
incarichi di docenza, professionali o di consulenza  dall'universita'
o abbia attivita' contrattuali in corso con l'universita'. 
    8. Almeno due componenti effettivi  del  collegio  devono  essere
iscritti nel Registro dei revisori legali. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                   Nucleo di valutazione di ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione, nel  rispetto  del  principio  della
liberta'  dell'insegnamento  e  della  ricerca,  svolge,   in   piena
autonomia e con  modalita'  organizzative  proprie,  la  funzione  di
verifica della  qualita'  e  dell'efficacia  dell'offerta  didattica,
dell'attivita' di ricerca, della Terza  missione  e  delle  attivita'
gestionali e tecnico-amministrative. 
    2. Il nucleo di valutazione verifica: 
      a) la qualita', l'efficacia e  la  sostenibilita'  dell'offerta
formativa,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni   paritetiche   docenti-studenti   istituite   presso   i
dipartimenti  e/o  le  facolta'  o   scuole   e   dei   rapporti   di
autovalutazione redatti dai corsi di studio; 
      b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; 
      c) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; 
      d) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei
titolari dei contratti di insegnamento; 
      e) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle  strutture  di
servizio; 
      f)   l'imparzialita'   e   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa; 
      g) l'efficacia degli interventi di  sostegno  al  diritto  allo
studio; 
      h) i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle  pari
opportunita'. 
    3. Al fine di promuovere  il  merito  e  il  miglioramento  delle
attivita' organizzative  e  individuali,  il  nucleo  di  valutazione
esercita: 
      a)  in  raccordo  con  l'attivita'  dell'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di
verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e
valutazione,  del  funzionamento  complessivo   del   sistema   della
valutazione delle strutture e  del  personale,  della  trasparenza  e
integrita' dei controlli; 
      b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito  alle
politiche di ateneo per la qualita'; 
      c) le altre attribuzioni demandate dalla  normativa  vigente  e
dai regolamenti dell'ateneo. 
    4. Il nucleo di valutazione collabora con i  revisori  dei  conti
per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'ateneo. 
    5. Il nucleo di valutazione e' formato da sei componenti, di  cui
almeno due esperti in materia di valutazione  anche  non  accademica,
designati dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte: 
      a) un professore di ruolo dell'ateneo; 
      b)  quattro  figure  di  elevata  qualificazione  professionale
esterni all'ateneo da almeno  3  anni,  il  cui  curriculum  e'  reso
pubblico nel sito web dell'ateneo; 
      c) un rappresentante degli  studenti  designato  dal  Consiglio
degli studenti. 
    6. La nomina del coordinatore del nucleo  di  valutazione  e'  di
competenza del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 
    7.  Il  nucleo  di  valutazione  resta  in  carica  tre  anni;  i
componenti  possono  essere  rinominati  per  un  solo  mandato;   il
rappresentante degli studenti resta in carica due anni e puo'  essere
rinnovato una sola volta. 
    8. I componenti del Nucleo di valutazione non possono: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche; 
      b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero  avere
per la durata  del  mandato  incarichi  o  collaborazioni  di  natura
politica o sindacale; 
      c)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
nell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca. 
    9. L'universita' assicura al  nucleo  l'autonomia  operativa,  il
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche'  la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
vigente. 
    10. Il nucleo di valutazione presenta al  rettore  e  agli  altri
organi dell'ateneo competenti le relazioni periodiche previste  dalla
normativa in materia. 
    11. Gli  atti  e  le  valutazioni  del  nucleo  sono  pubblici  e
l'universita' ne assicura  la  diffusione,  anche  avvalendosi  degli
strumenti digitali. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
Senato accademico. 
    2. Il direttore generale deve essere scelto tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    3. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico  e'  stabilito
in conformita' ai criteri e ai  parametri  fissati  dalla  legge.  Il
rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono  decisi  con
delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su  proposta  del
Rettore, acquisito il parere del Senato accademico. 
    4. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico,  con
delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su  proposta  del
rettore, acquisito il parere  del  Senato  accademico,  nel  rispetto
della vigente normativa in  tema  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato di diritto privato. 
    5.  Al  direttore  generale  e'  attribuita,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal Consiglio di  amministrazione,  la  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' i  compiti,
in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. In particolare, il direttore generale: 
      a)  e'  responsabile  dei  provvedimenti  amministrativi,   del
funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; 
      b) dispone l'esecuzione delle  deliberazioni  degli  organi  di
governo centrali dell'ateneo e delle strutture; 
      c) svolge una attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione  e
controllo nei confronti del personale  tecnico-amministrativo,  anche
in relazione agli esiti del controllo di gestione; 
      d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; 
      e)   emana    gli    atti    di    gestione    del    personale
tecnico-amministrativo; 
      f) rappresenta, assieme al rettore o  a  un  suo  delegato,  la
delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata; 
      g) partecipa  al  Consiglio  di  amministrazione  e  al  Senato
accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario; 
      h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    7. Il direttore generale puo'  scegliere  il  direttore  generale
vicario fra i dirigenti dell'universita'. 
 
                             Sezione II 
 
 
                              Strutture 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                       Consiglio della ricerca 
 
    1.  Il  consiglio  della  ricerca  e'  struttura  indipendente  e
consultiva dell'universita' per la ricerca scientifica. Esso  propone
criteri ed esprime al Senato accademico pareri sulla promozione e sul
monitoraggio della qualita' e dello sviluppo della ricerca di ateneo. 
    2.  Il  consiglio  esprime  al  Senato  accademico  pareri  sulla
ripartizione delle risorse per la ricerca, delle borse di dottorato e
dei fondi per assegni di ricerca. 
    3.  Il  consiglio  esprime  parere  al  Senato  accademico  sulle
politiche di reperimento di fondi per la ricerca. 
    4. Il consiglio collabora alla  formulazione  dei  bandi  per  il
finanziamento alla ricerca col contributo dell'ateneo. 
    5. Il consiglio e' composto dai docenti eletti  nelle  aree  CUN,
nel seguente numero:  per  le  aree  con  un  numero  di  strutturati
compreso tra 10 e 49, 1; per le aree con  un  numero  di  strutturati
pari a 50 e oltre, 2. Le  afferenze  alle  aree  devono  avvenire  al
momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'universita',
ovvero del passaggio a differente funzione docente o di  ricerca.  Le
afferenze alle aree sono approvate dal Senato accademico. Le aree con
meno di 10 strutturati, prive di elettorato passivo, esprimeranno  la
loro  preferenza  elettorale  all'interno  delle  aree   scientifiche
affini. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale sono
stabilite dal regolamento generale di ateneo. 
    6. Il consiglio resta in  carica  tre  anni.  I  suoi  componenti
possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta. 
    7. Il consiglio elegge fra i suoi componenti il  presidente,  che
e' componente di diritto  del  Senato  accademico.  Il  consiglio  e'
convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta  di  almeno
un quarto  dei  suoi  componenti.  Un  funzionario  dell'universita',
scelto dal direttore  generale,  svolge  la  funzione  di  segretario
verbalizzante. Le sedute del Consiglio della ricerca sono  aperte  ai
membri della comunita' universitaria. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                        Presidio di qualita' 
 
    1. Il Presidio di qualita' di  ateneo  e'  un  gruppo  di  lavoro
operativo che attua le politiche di ateneo per la  qualita';  i  suoi
componenti sono nominati  dal  Senato  accademico,  su  proposta  del
rettore, sulla base di  competenze  specifiche  maturate  in  diversi
ambiti della gestione della qualita'. 
    2. In particolare, il Presidio di qualita': 
      a)  promuove  la   cultura   della   qualita'   attraverso   il
coinvolgimento  responsabile  di  tutti  gli   attori   del   sistema
assicurazione interna della qualita'; 
      b) definisce strumenti e procedure  per  l'assicurazione  della
qualita'  di  tutto  l'ateneo  e   ne   verifica   l'applicazione   e
l'efficacia; 
      c)    programma    le    attivita'    formative     nell'ambito
dell'assicurazione della qualita'; 
      d) coordina le attivita' di  autovalutazione  e  accreditamento
dei corsi di studio e dell'ateneo; 
      e)  affianca  i  responsabili  operativi  nelle  procedure   di
assicurazione interna della qualita'; 
      f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori
coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualita'; 
      g) riferisce periodicamente agli organi  e  alle  strutture  di
governo   dell'ateneo   sullo    stato    delle    azioni    relative
all'assicurazione interna della  qualita'  mettendo  in  evidenza  le
criticita'  e  gli  scostamenti  tra  quanto  programmato  e   quanto
realizzato. 
 
                              Art. 22. 
 
 
    Istituto universitario di studi superiori - IUSS Ferrara 1391 
 
    1. L'Istituto universitario di studi  superiori  -  IUSS  Ferrara
1391  ha  lo  scopo  di  promuovere  l'eccellenza  e  la   dimensione
internazionale degli studi presso l'Universita' di Ferrara. 
    2. IUSS Ferrara 1391 e'  una  struttura  di  formazione  avanzata
aperta agli studenti italiani e stranieri con i seguenti obiettivi: 
      a) preparare dottori di ricerca in grado di svolgere  attivita'
di ricerca di elevata qualificazione in ambito  internazionale  e  di
operare in strutture di ricerca scientifica avanzata,  sia  di  base,
sia applicativa; 
      b) promuovere l'alta qualita' degli  studi  post-lauream  volti
anche alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in  grado
di operare in ambito almeno europeo; 
      c)  attuare  percorsi  formativi  di  particolare   valenza   a
integrazione della preparazione dei corsi di laurea. 
    3. L'istituto si pone come punto di riferimento per le  attivita'
interdisciplinari  dell'universita'  nell'ambito   della   formazione
avanzata. Costituisce un punto  d'incontro  per  gli  studiosi  delle
diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre  attivita'
di natura interdisciplinare ed extracurriculare. 
    4. L'attivita' dello IUSS Ferrara 1391 e'  regolata  da  apposito
statuto. Lo statuto e' approvato dal Senato accademico, previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    5. Ai fini della gestione amministrativa e  finanziaria  lo  IUSS
Ferrara 1391 e' centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito
del bilancio unico di ateneo. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                   Sistema bibliotecario di ateneo 
 
    1. L'universita' riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari,
documentari e informativi per la ricerca, la didattica e  il  diritto
allo studio. 
    2.  Allo  scopo  di  coordinare,  razionalizzare  e  incrementare
l'efficacia  e  l'efficienza  dei  servizi   erogati,   l'universita'
organizza il Sistema bibliotecario di ateneo (SBA) il cui governo  e'
disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento e' approvato dal
Consiglio di amministrazione, previo  parere  favorevole  del  Senato
accademico. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                      Sistema museale di ateneo 
 
    1. Il Sistema museale di ateneo  (SMA)  comprende  i  musei,  gli
archivi e l'orto botanico. 
    2. Le strutture  dello  SMA  provvedono  alla  raccolta,  tutela,
classificazione ed esposizione al pubblico, nonche' allo  studio  dei
beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio
e quantita', non  possano  essere  considerati  pertinenza  di  altre
strutture didattiche e di ricerca. 
    3. Lo SMA agevola e promuove la valenza didattica  e  di  ricerca
nonche' la diffusione  a  vantaggio  della  societa'  del  patrimonio
culturale, artistico, storico, scientifico  e  museale;  a  tal  fine
collabora  con  gli  enti  e  le  istituzioni  locali,  nazionali   e
internazionali. 
    4.  Con  regolamento  di  ateneo,  approvato  dal  Consiglio   di
amministrazione,  su  parere  del  Senato  accademico,  sono  dettate
disposizioni di carattere generale circa le modalita' di costituzione
e funzionamento dello SMA. 
    5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo  SMA e'
centro di gestione di un budget assegnato  nell'ambito  del  bilancio
unico di ateneo. 
    6. L'ateneo si impegna a  conservare  gli  archivi  nonche'  ogni
testimonianza  relativa  alla  storia  dell'universita',  per  quanto
concerne sia l'amministrazione centrale sia  la  vita  scientifica  e
culturale di facolta' o scuole, dipartimenti, centri. 
    7. L'ateneo cura la salvaguardia e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di
sua competenza. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  struttura  collegiale  di
rappresentanza; ha funzioni propositive e  consultive  nei  confronti
del Senato accademico e del  Consiglio  di  amministrazione,  per  le
materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 
    2. Il consiglio: 
      a)  adotta  il  proprio  regolamento  interno,  a   maggioranza
assoluta dei suoi componenti; 
      b) esprime parere al Senato accademico, per quanto  di  propria
competenza, sul regolamento didattico di ateneo; 
      c) fornisce pareri  sulle  questioni  ad  esso  sottoposte  dal
Senato accademico; 
      d) esprime parere al  Senato  accademico  sugli  interventi  di
attuazione del diritto allo studio; 
      e) elabora proposte ed esprime pareri al Senato  accademico  in
merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i  servizi  agli
studenti e tutte le altre  attivita'  espressamente  riguardanti  gli
studenti; 
      f)  esprime  pareri  e  formula  proposte   al   Consiglio   di
amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti; 
      g) propone al Consiglio di amministrazione le  regole  generali
per l'attuazione delle attivita' autogestite e  per  la  ripartizione
dei relativi fondi; 
      h) designa al proprio interno i rappresentanti negli  organi  e
nelle  strutture  collegiali  dell'universita',  ove  non  altrimenti
previsto  dal  presente  statuto  o  dai  regolamenti  interni  delle
strutture; 
      i) promuove l'attuazione di  uno  statuto  dei  diritti  e  dei
doveri degli studenti universitari; 
      j) promuove e gestisce i rapporti  nazionali  e  internazionali
con le rappresentanze studentesche di altri atenei; 
      k)  svolge  ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento  universitario,   dal   presente   statuto   e   dai
regolamenti. 
    3. Il consiglio e' composto da 31 componenti eletti nel  rispetto
di un'adeguata rappresentanza  degli  studenti  iscritti  ai  diversi
corsi di studio e del principio delle pari opportunita' di genere. Il
consiglio resta in carica due anni accademici. 
    4. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, il  vice
presidente e il segretario. 
    5. Il regolamento per l'elezione  del  Consiglio  degli  studenti
viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto e  approvato  dal  Senato  accademico,
previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 26. 
 
 
           Consiglio del personale tecnico-amministrativo 
 
    1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' struttura
collegiale di  rappresentanza  con  funzioni  consultive  del  Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste
dalla normativa vigente  e  dal  presente  Statuto,  fatte  salve  le
prerogative  del  direttore   generale   e   quelle   proprie   della
contrattazione collettiva. 
    2. In particolare il consiglio: 
      a) esprime pareri  in  merito  alla  programmazione  annuale  e
triennale del personale tecnico- amministrativo; 
      b)  esprime  pareri  sulla  dotazione  organica  del  personale
dirigente e tecnico-amministrativo; 
      c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione  e
aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; 
      d) esprime parere sui regolamenti di ateneo,  nelle  parti  che
riguardano il personale tecnico-amministrativo; 
      e)  svolge   ogni   altra   attribuzione   a   esso   assegnata
dall'ordinamento  universitario,   dal   presente   statuto   e   dai
regolamenti. 
    3. Il consiglio nomina i propri  rappresentanti  negli  organi  e
nelle  strutture  dell'universita',  secondo  quanto  previsto  dallo
statuto e dai regolamenti interni delle strutture. 
    4. I componenti del consiglio sono eletti direttamente  da  tutto
il  personale  tecnico-amministrativo  e  nominati  con  decreto  del
rettore. Il numero dei componenti del consiglio e' cosi' determinato:
uno per ogni dipartimento, dieci per l'amministrazione centrale,  due
per il sistema bibliotecario di ateneo e un numero  pari  al  3%  del
personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato  e
determinato.  L'elettorato  attivo  e  passivo  spetta  a  tutto   il
personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato  ed  a  tempo
determinato. Il consiglio elegge al  suo  interno  il  presidente.  I
componenti del consiglio restano  in  carica  per  tre  anni  e  sono
rieleggibili consecutivamente per una sola volta. 
    5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del  personale
tecnico-amministrativo  stesso  ed   approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                        Consiglio di parita' 
 
    1. Il Consiglio di parita' promuove iniziative  per  l'attuazione
delle pari opportunita' e  la  valorizzazione  delle  differenze,  ai
sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto  del  principio
di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e
sopraffazioni. 
    2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra
il personale docente,  tecnico-amministrativo  e  gli  studenti,  nel
rispetto della parita' fra generi. 
    3. La  designazione,  la  composizione  e  il  funzionamento  del
consiglio sono  stabiliti  da  apposito  regolamento,  approvato  dal
Senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione. 
    4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo  presidente,  che  lo
convoca almeno una volta ogni sei mesi. 
    5. Il consiglio collabora  con  il  Comitato  unico  di  garanzia
nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni assume tutte le funzioni previste  dalla  legge,  dai
contratti collettivi  relativi  al  personale  delle  amministrazioni
pubbliche o da altre disposizioni. 
    2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e  di  verifica
dell'attuazione delle pari opportunita' e del rispetto della dignita'
della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque  forma
di discriminazione e contribuisce alla  realizzazione  del  benessere
organizzativo. 
    3.  I   componenti   vengono   nominati,   nel   rispetto   della
pariteticita'  e  parita'  tra  generi,  all'interno  del   personale
tecnico-amministrativo. 
    4. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e le competenze
del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal
Consiglio di amministrazione, previo  parere  favorevole  del  Senato
accademico. 
    5.  Il  comitato  collabora   con   il   Consiglio   di   parita'
nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il Comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive a vantaggio dei componenti della comunita'  universitaria  e
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai
programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a
carattere ricreativo e agonistico. 
    2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente. 
    3. Il comitato e' composto da: 
      a) il rettore o suo delegato; 
      b) il direttore generale o suo delegato; 
      c)  due  rappresentanti  designati  dal  Centro   universitario
sportivo italiano; 
      d) due studenti designati dal Consiglio degli studenti; 
      e)  un  rappresentante  dei  docenti   designato   dal   Senato
accademico; 
      f)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo. 
    4.  Alla  copertura  delle  spese  per  l'attivita'  sportiva  si
provvede mediante i fondi stanziati dalla legge  vigente  e  mediante
altre specifiche risorse di bilancio. 
    5. Le modalita' di funzionamento del Comitato  sono  definite  da
apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
il regolamento e' approvato dal Consiglio di amministrazione,  previo
parere del Senato accademico. I componenti del  comitato  restano  in
carica per tre anni. 
    6. L'affidamento in convenzione  della  gestione  degli  impianti
sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore,
e' prioritariamente offerto al Centro universitario sportivo. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Comitato dei sostenitori 
 
    1. Il rettore puo' proporre al Consiglio  di  amministrazione  la
costituzione di un Comitato dei sostenitori dell'universita', con  lo
scopo  di  promuovere  un  efficace  collegamento  con   le   realta'
culturali, sociali e produttive. 
    2. Il comitato, presieduto dal rettore, puo' essere costituito da
persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e  private  esterne
all'Universita',   che   si   impegnano   a   favorire    l'attivita'
dell'Universita',   anche   tramite   l'erogazione   di    contributi
finanziari. La partecipazione al comitato e' deliberata dal Consiglio
di amministrazione, sentito  il  Senato  accademico,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di durata almeno quinquennale, che  determinano
le modalita' di collaborazione e di sostegno all'universita'. 
    3. Il rettore puo' invitare alle sedute del Senato  accademico  e
del Consiglio di  amministrazione  rappresentanti  del  Comitato  dei
sostenitori. 
 
                             TITOLO III 
 
 
              ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
                  Amministrazione e organizzazione 
 
    1. L'universita' organizza la propria  struttura  amministrativa,
tecnica e di  servizio  in  funzione  del  perseguimento  dei  propri
obiettivi  istituzionali  mediante   la   programmazione,   l'impiego
coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e  delle
competenze che fanno complessivamente  capo  alle  sue  articolazioni
funzionali e operative, secondo criteri di  efficienza,  trasparenza,
semplificazione ed economicita' della gestione. 
    2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attivita'
connesse   alla   gestione   delle   risorse   umane,    finanziarie,
tecnico-patrimoniali dell'ateneo e collabora  con  gli  organi  e  le
strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e
deliberativi e dei regolamenti di ateneo. 
    3.  L'universita'  promuove  e  organizza   l'aggiornamento   del
personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze  e  nel
rispetto delle leggi vigenti,  rilasciando  ove  opportuno  specifici
attestati. 
    4. L'amministrazione e' organizzata in amministrazione  centrale,
dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia  amministrativa  e
gestionale. 
    5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento  di
strutture puo' essere preposto un responsabile amministrativo per  la
gestione della stessa e la direzione del personale. 
    6.  Nei  limiti  consentiti  dalla  legge,   l'universita'   puo'
avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi
contratti o convenzioni. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati  dal
direttore generale, alla  cui  individuazione  essi  partecipano  con
attivita' istruttoria,  di  analisi  e  con  autonome  proposte,  nel
rispetto di quanto previsto dalle  norme  sulla  dirigenza  pubblica.
Svolgono altresi' gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati
dagli Organi accademici e dal direttore generale. 
    2. I dirigenti sono responsabili,  relativamente  agli  obiettivi
prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati,  dei  risultati
conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e  di
efficacia ed economicita' della gestione. 
    3.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  avviene   mediante
concorso, indetto con provvedimento  del  direttore  generale,  nelle
forme e secondo le prescrizioni di legge. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                               Bilanci 
 
    1. I documenti di  bilancio  annuali  e  pluriennali  dell'ateneo
vengono redatti in conformita' alle vigenti disposizioni normative  e
sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto. 
    2. Il bilancio dell'universita' e' unico per l'intero  ateneo  ed
e' strutturato in  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale. 
 
                              Art. 34. 
 
 
            Finanziamenti e programmazione delle risorse 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite  da
trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi
ed enti pubblici e privati, nazionali europei  e  internazionali,  da
entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro,  da
tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e  alienazioni  del
patrimonio, atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni. 
    2. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei
limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui
o  altre  forme  di  indebitamento,   a   condizione   di   garantire
l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 
    3. L'universita' imposta  le  proprie  strategie  in  materia  di
finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti
programmatori, di sviluppo e degli indicatori  di  qualita'  previsti
dalla legge. 
 
                              TITOLO IV 
 
 
               Strutture per la didattica e la ricerca 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca
di settori disciplinari  omogenei  per  finalita'  o  per  metodi  di
ricerca   e   organizzano   le   attivita'   didattiche    proponendo
l'istituzione al loro interno di Corsi di studio,  ovvero  cooperando
con   altri   dipartimenti   per   realizzare   Corsi    di    studio
interdipartimentali, mettendo a disposizione anche  a  tale  fine  le
proprie  risorse.  Sono,  inoltre,   responsabili   delle   attivita'
didattiche relative ai dottorati di ricerca. 
    2. I dipartimenti  sono  dotati  di  autonomia  amministrativa  e
gestionale e ne sono responsabili.  Secondo  quanto  stabilito  dalla
legge e dai regolamenti di ateneo e  nel  rispetto  delle  regole  di
bilancio,  i  dipartimenti  possono  finanziare  borse  di  studio  e
stipulare  contratti;  possono  proporre  all'ateneo  la  stipula  di
assegni di ricerca. 
    3. I dipartimenti concorrono  alla  programmazione  di  ateneo  e
predispongono un circostanziato piano di  sviluppo  della  ricerca  e
della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi
per professore e per ricercatore,  individuando  i  relativi  settori
scientifico-disciplinari. 
    4. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori
e  ricercatori  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge,  dal
presente statuto e dal regolamento per la chiamata  di  professori  e
ricercatori. 
    5. I dipartimenti dispongono degli spazi, del personale  e  delle
risorse finanziarie assegnate dall'ateneo o  autonomamente  acquisite
per lo svolgimento delle loro attivita' didattiche e scientifiche. 
    6. I dipartimenti possono articolarsi  in  sezioni,  per  settori
disciplinari omogenei quanto a finalita' o metodi di ricerca,  previo
parere  del  Senato  accademico  e  su  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche
di dotazioni di personale, ne' nuove spese. Le sezioni non dispongono
di autonomia amministrativa e gestionale. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                       Organi del dipartimento 
 
    1. Sono organi del dipartimento: 
      a) il direttore di dipartimento; 
      b) il Consiglio di dipartimento. 
    2. Il Consiglio di dipartimento puo' avvalersi di una giunta  cui
attribuire specifiche competenze.  Nel  regolamento  di  dipartimento
saranno  determinate  modalita'  di  costituzione,   composizione   e
competenze della giunta, ove istituita; i componenti della giunta  di
dipartimento durano in carica per un triennio. 
 
                              Art. 37. 
 
 
                      Direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore ha  la  rappresentanza  del  dipartimento  ed  e'
responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto e' equiparato al
ruolo dirigenziale. 
    2. Il direttore: 
      a) convoca e presiede il Consiglio di dipartimento; 
      b) promuove le attivita' del dipartimento; 
      c) esercita tutte le altre attribuzioni previste  dalle  leggi,
dallo Statuto e dai regolamenti. 
    3. Il direttore  e'  eletto,  con  la  maggioranza  assoluta  dei
votanti, dal Consiglio di dipartimento  fra  i  professori  di  prima
fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene  nominato  con
decreto del rettore. Nel  caso  di  mancato  raggiungimento  per  due
votazioni del quorum previsto per la predetta elezione,  l'elettorato
passivo e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. 
    4.  Il  direttore  dura  nella  carica  per  un  triennio  ed  e'
rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta. 
    5. Il direttore designa uno o  piu'  vicedirettori,  che  vengono
nominati con decreto del rettore. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                      Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del dipartimento. Esso: 
      a) delibera il regolamento di  dipartimento  da  sottoporre  al
Senato accademico per l'approvazione; 
      b) propone al Senato  accademico,  per  quanto  di  competenza,
modifiche del regolamento didattico  di  ateneo,  previo  parere  dei
consigli  di  corso  di  studio  e  delle   Commissioni   paritetiche
docenti-studenti;  propone  altresi'  il  regolamento  didattico   di
dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio e la  Commissione
paritetica docenti-studenti; 
      c)  coordina  le  attivita'  didattiche,   anche   integrative,
programmate  dai  Consigli  di  corso   di   studio   dipartimentali,
predisponendo  le  strutture  preposte  alle  attivita'   didattiche,
assegnando i docenti per la  copertura  degli  insegnamenti;  propone
altresi' l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali,
in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate; 
      d) assegna i docenti ai corsi  di  studio  ai  quali  concorre,
tenuto conto delle richieste formulate  dai  consigli  dei  corsi  di
studio e acquisito il parere della facolta' o scuola  alla  quale  il
dipartimento partecipa; 
      e) definisce almeno ogni tre anni - sulla  base  delle  risorse
disponibili e in relazione ai programmi di  ricerca,  alle  attivita'
didattiche offerte e, ove svolte, alle attivita' assistenziali  -  le
esigenze     di     reclutamento,     articolate     per      settori
scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori; 
      f) formula  le  proposte  di  chiamata  dei  professori  e  dei
ricercatori  relativamente  ai  concorsi  banditi   per   i   settori
scientifico-disciplinari di  pertinenza;  dell'esito  della  chiamata
vengono informati i Consigli di corso di studio  interessati  per  le
conseguenti deliberazioni; 
      g) autorizza i professori e i  ricercatori  alla  fruizione  di
periodi di esclusiva attivita' di  ricerca,  sentito  il  parere  dei
Consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita'; 
      h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati
dell'attivita' di ricerca svolta dal  dipartimento,  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      i) formula le richieste di finanziamento e di  assegnazione  di
personale tecnico- amministrativo; 
      j) approva la programmazione didattica annuale; 
      k) detta  i  criteri  generali  per  l'impegno  coordinato  del
personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento; 
      l) approva i  documenti  contabili  del  dipartimento  previsti
dalla normativa vigente; 
      m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali  di
competenza; 
      n) provvede agli adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; 
      o) svolge ogni  altra  attribuzione  ad  esso  assegnata  dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    2. Qualora le delibere richiedano  il  parere  della  facolta'  o
scuola di  afferenza,  e  questo  sia  negativo  o  condizionato,  il
consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al  parere.
Il consiglio puo' quindi accogliere quanto indicato dalla facolta'  o
scuola oppure  a  maggioranza  assoluta  puo'  ribadire  quanto  gia'
sottoposto al parere. 
    3. Il Consiglio di dipartimento e' composto da: 
      a) i professori di ruolo; 
      b) i ricercatori; 
      c) una  rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo,
nella misura stabilita dal regolamento generale di ateneo, che  resta
in carica per un triennio; 
      d) un rappresentante eletto tra gli  iscritti  a  dottorati  di
ricerca aventi sede amministrativa  nell'Universita'  di  Ferrara  ed
istituiti presso il dipartimento; 
      e) un  rappresentante  degli  assegnisti  di  ricerca  presenti
presso il dipartimento, da loro designato; 
      f)  un   rappresentante   degli   iscritti   alle   scuole   di
specializzazione  aventi  sede  presso  il  dipartimento,   da   loro
designato; 
      g)   un   rappresentante   degli   studenti,   designato    dai
rappresentanti  nei  Consigli  di  corso  di  studio   afferenti   al
dipartimento al loro interno. 
    4. Il segretario amministrativo di  dipartimento  partecipa  alle
sedute con funzioni di segretario verbalizzante. 
    5. La composizione del Consiglio di dipartimento varia, per  ogni
riunione, in rapporto agli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,
conformemente alla normativa vigente. 
 
                              Art. 39. 
 
 
      Istituzione, attivazione e scioglimento dei dipartimenti 
 
    1. La proposta di istituzione di nuovi dipartimenti  deve  essere
sottoscritta  da  almeno  45  professori  e  ricercatori  ed   essere
adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico. 
    2. In particolare, nella proposta devono essere indicati: 
      a) le aree scientifiche di prevalente interesse e  i  corsi  di
studio nei quali il dipartimento verra' coinvolto; 
      b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti; 
      c) le risorse necessarie per l'attivazione; 
      d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti; 
      e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire; 
      f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario. 
    3. La proposta e' approvata dal Consiglio di  amministrazione,  a
maggioranza assoluta, previo parere del Senato accademico, espresso a
maggioranza assoluta dei  suoi  componenti,  sentiti  i  dipartimenti
interessati. 
    4. Il dipartimento viene istituito con decreto del rettore  e  ad
esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la
proposta istitutiva. 
    5. I professori e i ricercatori afferiscono al  dipartimento  che
ne ha deliberato la chiamata. 
    6. L'afferenza ad un dipartimento non puo' essere revocata  prima
che siano trascorsi 4 anni, salvo motivate eccezioni.  La  revoca  e'
condizionata  al  parere   favorevole   del   Senato   accademico   e
all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 
    7. I dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia  inferiore
alle 35 unita' sono sciolti con decreto del  rettore,  previo  parere
del Senato accademico,  espresso  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti,  e  delibera  del   Consiglio   di   amministrazione,   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    8. I professori e i ricercatori del dipartimento  sciolto  devono
chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti, motivandone  la  coerenza
didattica e scientifica. Il Consiglio di amministrazione, valutate le
eventuali  proposte  dei  singoli  componenti  del  dipartimento   da
sciogliere, sentito il Senato accademico,  delibera  la  destinazione
degli spazi e delle risorse. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                          Facolta' o scuole 
 
    1. Le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti raggruppati  in
relazione a criteri di  affinita'  disciplinare  e  preordinate  alla
razionale,  economica  ed  efficiente   organizzazione   dell'offerta
didattica dell'universita' possono essere definite facolta' o scuole. 
    2. Ciascun dipartimento  non  puo'  partecipare  a  piu'  di  una
facolta' o scuola. 
    3.  Ove  alle   funzioni   didattiche   si   affianchino   quelle
assistenziali e sanitarie, nell'ambito delle disposizioni statali  in
materia, le facolta' o scuole assumono i compiti conseguenti  secondo
le modalita' e nei limiti concordati con la  regione  di  competenza,
garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti
convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca. 
    4. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facolta'  o
scuola e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                   Statuto della facolta' o scuola 
 
    1. Lo statuto della facolta' o scuola e' proposto  congiuntamente
dai  direttori  di  dipartimento  interessati,  previa  delibera  dei
rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo  statuto
e' approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta  dei  suoi
componenti,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
amministrazione. 
    2. Lo statuto della facolta' o scuola determina  la  ripartizione
delle funzioni tra la facolta' o scuola, i dipartimenti e i corsi  di
studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione  e  non
sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge. 
    3.  La  facolta'  o  scuola  esprime  parere  obbligatorio  sulle
proposte dei dipartimenti afferenti alla stessa  e  dei  Consigli  di
corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla  attivazione,
soppressione   e   modifica   dei   corsi   di    studio;    provvede
all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione  dei
servizi comuni. 
    4. Sono organi della facolta' o scuola: 
      a) il presidente, eletto dal Consiglio della facolta' o  scuola
tra i professori ordinari afferenti alla struttura; 
      b) il Consiglio della facolta' o scuola, composto da: 
        i  direttori  dei  dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  o
scuola; 
        i rappresentanti dei coordinatori dei  corsi  di  studio  dei
dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, eletti tra gli  stessi
in numero tale da non  superare,  unitamente  al  rappresentante  dei
coordinatori  dei  dottorati  di  ricerca  attivi  nei   dipartimenti
interessati e dei direttori  delle  Scuole  di  specializzazione,  ed
esclusi i direttori  di  dipartimento,  il  10%  dei  componenti  dei
Consigli di dipartimento afferenti; 
        un rappresentante dei coordinatori dei dottorati  di  ricerca
eletto tra gli stessi; 
        un   rappresentante   dei   direttori   delle    Scuole    di
specializzazione, se esistenti, eletto tra gli stessi; 
        i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  in   numero   non
inferiore al 15% dei docenti componenti il consiglio. 
    5. La durata della carica di presidente della facolta'  o  scuola
e' triennale ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I
rappresentanti eletti nel consiglio restano in carica tre anni e sono
rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in
carica per due anni. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                           Corsi di studio 
 
    1.  In  base  ai  compiti  affidati  dal  presente   statuto   ai
dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio: 
      a) corso di studio di pertinenza di  un  singolo  dipartimento.
Sono  considerati  corsi  di  studio  dipartimentali  quelli  la  cui
attivazione e' proposta da un singolo dipartimento in quanto il  loro
fine  e'  la  formazione  di  figure  professionali  di  interesse  e
competenza  specifici  di  un   singolo   dipartimento.   Spetta   al
dipartimento, in  accordo  con  il  consiglio  di  corso  di  studio,
l'assegnazione dei  docenti  per  la  copertura  degli  insegnamenti,
incluse le attivita' didattiche  integrative.  Spetta,  altresi',  al
Dipartimento organizzare tutte le attivita' di supporto; 
      b) corso di studio di pertinenza  di  piu'  dipartimenti.  Sono
considerati  corsi  di  studio  interdipartimentali  quelli  la   cui
attivazione e' proposta da due o piu' dipartimenti in quanto il  loro
fine e' la formazione di figure professionali con caratteristiche  di
interdisciplinarita' che richiedono un  significativo  contributo  di
settori scientifico-disciplinari di diversi dipartimenti. Nel caso di
corsi di studio afferenti ad una facolta'  o  scuola,  sara'  compito
della facolta' o scuola definire l'incardinamento del corso di studio
presso  uno  specifico  dipartimento,  al  fine  di  perseguire   una
efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso  di  corsi
interdipartimentali  non  afferenti  ad  una   facolta'   o   scuola,
l'incardinamento e'  assegnato  al  dipartimento  che  impartisce  il
maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta
al Consiglio di corso di studio il compito di coordinare  l'attivita'
didattica e  di  supporto,  nonche'  di  richiedere  ai  dipartimenti
coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla  copertura  degli
insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa. 
    2. Qualora il Corso di studio  preveda  insegnamenti  relativi  a
competenze  non  presenti  all'interno  dei  dipartimenti  coinvolti,
ovvero non  presenti  nei  dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  o
scuola, il Consiglio di  corso  di  studio  segnala  l'esigenza  alla
facolta' o scuola e ai  dipartimenti  coinvolti,  che  provvedono  in
merito. Su eventuali controversie delibera il Senato accademico. 
    3. Il singolo corso di studio  e'  coordinato  da  uno  specifico
consiglio, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto
dalla normativa di legge e dal  regolamento  generale  di  ateneo.  I
componenti del consiglio eleggono al loro  interno  un  coordinatore,
cui spetta  il  compito  di  convocare  il  consiglio  e  determinare
l'ordine del giorno; i coordinatori durano in carica per un  triennio
e sono rieleggibili consecutivamente  nella  funzione  per  una  sola
volta. 
    4. Il consiglio opera in conformita' alla legislazione vigente  e
al regolamento  generale  di  ateneo.  Il  consiglio  delibera  sulla
organizzazione didattica del corso di studio,  assicura  la  qualita'
delle   attivita'   formative,   formula    proposte    relativamente
all'ordinamento  e  agli  incarichi  didattici,  tenuto   conto   dei
requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa. 
    5.  Piu'  corsi  di  studio   omogenei   dal   punto   di   vista
scientifico-culturale  possono  essere  coordinati  da  un  consiglio
unico, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dal
regolamento di dipartimento. 
 
                              Art. 43. 
 
 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
 
    1.  I  dipartimenti  o  ove  costituite  le  facolta'  o   scuole
istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti, composta da
docenti e studenti. La  commissione  e'  presieduta  da  un  docente,
designato al suo interno. 
    2. La composizione e  il  funzionamento  della  commissione  sono
disciplinati dal regolamento di dipartimento o  dallo  statuto  della
facolta' o scuola. 
    3.  La  commissione  e'  competente  a  svolgere   attivita'   di
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica,
nonche'  dell'attivita'  di  servizio  agli  studenti  da  parte  dei
professori  e  ricercatori;  ad   individuare   indicatori   per   la
valutazione  dei  risultati  delle   stesse;   a   formulare   pareri
sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. 
    4. La commissione redige annualmente una  relazione  sullo  stato
dell'attivita' didattica. La  relazione  viene  trasmessa  al  Senato
accademico  e  al  Nucleo  di  valutazione,  previa  discussione   in
Consiglio di dipartimento o di facolta' o scuola. 
    5. In caso di corsi di studio interdipartimentali le  Commissioni
paritetiche   docenti-studenti   istituite   presso   le    strutture
interessate operano di concerto. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                               Centri 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico,
puo' deliberare l'istituzione,  la  modifica  o  la  soppressione  di
centri dotati di autonomia gestionale e di spesa. 
    2.  Gli  statuti  di  tali  centri  devono  essere  conformi   al
regolamento sui centri di ateneo; in essi sara' previsto un consiglio
direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti
operanti nel centro, compresi i  soggetti  esterni  all'ateneo  e  un
direttore scelto tra i membri del consiglio. 
    3. Lo statuto di ciascun centro e'  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico,
puo'  autorizzare  la  nomina  di  un  direttore  di  Centro  esterno
all'universita'. 
    5. Ciascun centro presenta annualmente al Senato accademico e  al
Consiglio di amministrazione una relazione  sull'attivita'  svolta  e
sui  progetti  futuri;  il  Senato  accademico  e  il  Consiglio   di
amministrazione approvano la relazione e  verificano  annualmente  il
rispetto dei requisiti di qualita'  e  sostenibilita'  economica  dei
centri, previsti dalle disposizioni in materia. 
 
                              Art. 45. 
 
 
            Centri e consorzi nazionali e internazionali 
 
    1. Ciascun  dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono
promuovere la partecipazione dell'universita'  a  centri  o  consorzi
nazionali o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati  con
altri  enti,  sottoponendo  il  relativo  progetto   di   convenzione
all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il  parere
del Senato accademico. 
    2. Le modalita' di organizzazione  e  di  funzionamento  di  ogni
centro  o  consorzio  interuniversitario  sono   disciplinate   dalla
convenzione istitutiva e dal regolamento interno. 
    3.  I  rappresentanti  dell'universita'  in  ciascun   centro   o
consorzio presentano annualmente al Senato accademico e al  Consiglio
di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti
futuri del centro o consorzio. Il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione approvano la relazione e  verificano  annualmente  il
rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita'  economica  della
partecipazione al centro, previsti  dalle  disposizioni  in  materia.
Qualora  il  Consiglio  di   amministrazione,   sentito   il   Senato
accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'universita'  a
partecipare al centro o consorzio,  delibera  l'uscita  dai  suddetti
enti. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                 Fondo di ateneo per la premialita' 
 
    1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno
una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione  agli  impegni  di
attivita' di ricerca, didattica e gestionale,  oggetto  di  specifico
incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' istituito un fondo di  ateneo
per la premialita' di professori e ricercatori.  L'utilizzo  di  tale
fondo e'  deliberato,  sulla  base  di  criteri  predeterminati,  dal
Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art.  6,  comma  14,
ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    3. Il fondo  puo'  essere  integrato  anche  con  una  quota  dei
proventi  delle  attivita'  conto  terzi  ovvero  con   finanziamenti
pubblici o privati. 
 
                              TITOLO V 
 
 
                 MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI 
 
 
                              Art. 47. 
 
 
                        Modifiche di statuto 
 
    1. Fatto salvo quanto diversamente previsto  da  disposizioni  di
legge,  lo  statuto  puo'  essere  modificato  secondo  le  procedure
indicate nei commi seguenti. 
    2. Le proposte di modifica dello statuto  possono  provenire  dal
rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione,  da
un dipartimento, da  una  facolta'  o  scuola,  dal  Consiglio  degli
studenti, dal Consiglio del  personale  tecnico-amministrativo  o  da
almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'ateneo. 
    3. Le proposte di modifica dello  Statuto  pervenute  al  Rettore
entro il 31 dicembre vengono esaminate al piu' tardi entro  il  primo
semestre dell'anno successivo. 
    4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  Senato  Accademico,  previo   parere
favorevole del Consiglio di amministrazione  espresso  a  maggioranza
assoluta dei componenti. 
 
                              Art. 48. 
 
 
                Regolamenti. Approvazione e modifiche 
 
    1. I regolamenti  si  distinguono  in  regolamenti  di  ateneo  e
regolamenti interni delle singole strutture. 
    2. I regolamenti delle strutture  e  le  modifiche  degli  stessi
vengono proposti dagli organi collegiali delle  singole  strutture  e
approvati  dal   Senato   accademico,   sentito   il   Consiglio   di
amministrazione; ove un regolamento o una sua  modifica  comporti  un
incremento di spese per l'universita', esso dovra'  essere  approvato
anche dal Consiglio di amministrazione. 
    3. I regolamenti di ateneo in materia di didattica e ricerca sono
approvati  dal  Senato  accademico,  previo  parere  favorevole   del
Consiglio di amministrazione. 
    4. Gli altri regolamenti di ateneo vengono approvati  dal  Senato
accademico o dal Consiglio di  amministrazione,  secondo  la  propria
competenza, sentito l'altro organo. 
    5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                   Regolamento generale di ateneo 
 
    1. Il regolamento generale di ateneo, in attuazione dei  principi
generali stabiliti nel presente statuto, disciplina  l'organizzazione
e il funzionamento dell'universita' nel suo complesso, ove non vi sia
specifica regolamentazione. 
    2.  Il  regolamento  e'  deliberato  dal  Senato   accademico   a
maggioranza assoluta dei componenti,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
 
                              Art. 50. 
 
 
    Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' 
 
    1. L'universita' adotta,  secondo  le  procedure  indicate  dalla
legge e dal regolamento generale di ateneo, il  regolamento  generale
per  l'amministrazione  e  la  contabilita',  che   disciplina,   con
riferimento all'intera organizzazione dell'ateneo,  i  criteri  della
gestione, le procedure amministrative e  finanziarie  e  le  relative
responsabilita', in modo da assicurare la  rapidita'  e  l'efficienza
dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario
del bilancio unico di ateneo. 
    2. Il regolamento  disciplina  altresi'  le  forme  di  controllo
interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di
efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita'
e delle singole strutture. 
    3. Il  regolamento  e'  approvato,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dal Consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 51. 
 
 
                   Regolamento didattico di ateneo 
 
    1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina gli  ordinamenti
degli  studi  dei  singoli  corsi   e   delle   attivita'   formative
dell'universita'. 
    2.  Ogni  struttura  didattica  formula  proposte  in  ordine  al
regolamento didattico per la parte di propria competenza. 
    3. Il regolamento didattico di ateneo e'  deliberato  dal  Senato
accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta  delle
strutture didattiche,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,
sentito il Consiglio degli studenti. Il  regolamento  e'  inviato  al
Ministero competente. 
    4.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo  indica  le  strutture
didattiche in cui e' articolata l'universita'. 
 
                              TITOLO VI 
 
 
                            NORME COMUNI 
 
 
                              Art. 52. 
 
 
                   Elezioni, designazioni, nomine 
 
    1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia
preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente
disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio
segreto. 
    2. Per l'elezione nelle cariche individuali, risulta  eletto  chi
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti  nelle  prime  tre
votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col  sistema  di
ballottaggio tra i due candidati  che  nella  terza  votazione  hanno
riportato il maggior numero di voti.  La  votazione  di  ballottaggio
dovra' avvenire entro trenta giorni dalla prima votazione. Risultera'
eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni  di  voto
si effettuano a scrutinio segreto. 
    3. Il decano o altro organo previsto  da  questo  statuto  o  dai
regolamenti  indice  l'elezione  nelle  cariche  individuali   almeno
sessanta giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale
deve concludersi al piu' tardi  dieci  giorni  prima  della  scadenza
dalla carica dei soggetti da sostituire. 
    4. La mancata individuazione di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti, in caso  di  non  raggiungimento  del  numero  minimo  di
votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero  previsto
di eletti, non  pregiudica  la  validita'  della  composizione  degli
organi, purche' sia garantita la presenza della maggioranza  assoluta
dei componenti. 
    5. In caso di cessazione per dimissioni,  trasferimento,  perdita
di requisiti soggettivi o altro, di soggetti che  rivestono  funzioni
individuali  o  di  uno  o  piu'  rappresentanti  eletti  in   organi
collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto  riguarda  la
componente studentesca e i componenti  del  Consiglio  del  personale
tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le  altre  componenti  si
procedera' al rinnovo entro trenta  giorni  dalla  cessazione.  Nelle
more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la
validita' della composizione dell'organo collegiale. 
    6. Nell'ipotesi di soggetti designati o nominati,  si  procedera'
al rinnovo entro trenta giorni dalla cessazione; nelle  more  non  e'
pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. 
    7. I soggetti che rivestono  funzioni  individuali  o  che  fanno
parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni  fino  alla
ricostituzione degli organi stessi, ove possibile. 
    8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. 
    9. Per l'elezione, la nomina o la designazione  alle  cariche  di
rettore e prorettore vicario, componente del Senato accademico e  del
Consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione,
direttore di dipartimento, i soggetti eletti,  nominati  o  designati
devono assicurare un numero di anni  di  servizio  almeno  pari  alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
 
                              Art. 53. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime  a
tempo  definito  non  possono  ricoprire  la  carica  di  rettore   e
prorettore vicario, componente del Senato accademico e del  Consiglio
di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore
di dipartimento. 
    2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno puo' fare  parte
contemporaneamente del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Senato
accademico, ovvero del Consiglio di amministrazione e  del  Consiglio
della ricerca. 
    3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse  rispetto  all'universita'.   Possono   altresi'   svolgere
attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri,  previa   autorizzazione   del   rettore,   che   valuta   la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. 
 
                              Art. 54. 
 
 
                            Deliberazioni 
 
    1. Per la validita'  delle  sedute  degli  organi  collegiali  e'
necessario: 
      a) che tutti  gli  aventi  titolo  siano  stati  convocati  per
iscritto  o  in  modalita'  telematica,  nei  termini  previsti   dal
rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno; 
      b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto;
gli  assenti  giustificati  non  vanno   computati,   salvo   diversa
disposizione di legge o del regolamento generale di ateneo. 
    2. In caso di composizione  variabile  degli  organi  collegiali,
nell'ordine  del  giorno  devono  essere  chiaramente  indicati   gli
argomenti di competenza delle varie componenti. 
    3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti,  salvo
quando sia  altrimenti  disposto  dalla  normativa  vigente  e  dallo
statuto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 
 
                              Art. 55. 
 
 
                               Decreti 
 
    1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti: 
      a) lo Statuto; 
      b) i regolamenti di ateneo; 
      c) i regolamenti interni delle strutture; 
      d) la costituzione degli organi  di  ateneo  e  la  nomina  dei
componenti; 
      e)  l'istituzione,  l'attivazione  e   la   disattivazione   di
dipartimenti, facolta' o scuole e centri; 
      f) i provvedimenti di competenza  degli  organi  collegiali  di
governo da assumere in casi straordinari di necessita' e urgenza e da
sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile; 
      g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa  vigente  e
dallo statuto. 
    2. Le modifiche agli atti di  cui  al  precedente  comma  vengono
emanate con decreto del rettore. 
    3. Il decreto del  rettore  viene  emanato  a  conclusione  delle
procedure  di  approvazione  e  di  adozione  previste  dal  presente
Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi  i
casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma. 
    4. I direttori di dipartimento emanano decreti: 
      a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni; 
      b) in casi straordinari di necessita' e urgenza, da  sottoporre
a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di dipartimento. 
    5. Il direttore generale emana decreti in  merito  alla  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione  di  tutti
gli atti di organizzazione delle  risorse  umane,  sulla  base  degli
indirizzi espressi dagli organi accademici competenti. 
 
                              Art. 56. 
 
 
                           Verbalizzazioni 
 
    1. I verbali  delle  adunanze  degli  organi  collegiali  vengono
trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente  e
dal segretario. 
    2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive. 
    3. I verbali  sono  custoditi  dalle  segreterie  dei  rispettivi
organi e trasmessi agli organi di livello superiore,  per  quanto  di
competenza. 
    4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel  luogo
ove essi sono custoditi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla
legge. 
 
                              Art. 57. 
 
 
                        Afferenze e adesioni 
 
    1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un  Dipartimento
e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione. 
    2. Il trasferimento a un dipartimento da parte di  soggetti  gia'
afferenti ad altro dipartimento dell'universita' ha  luogo  di  norma
dall'inizio dell'anno solare successivo a  quello  in  cui  e'  stata
accettata la richiesta e secondo le procedure  previste  all'art.  39
del presente statuto. 
    3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca  e  ai
centri  e'  subordinata  all'accettazione  da  parte   degli   organi
competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto  dal  secondo
comma del presente articolo. 
 
                              Art. 58. 
 
 
                          Silenzio assenso 
 
    1. In tutti i casi in cui sia previsto un  parere  di  uno  degli
organi e strutture disciplinati dal presente statuto, tale parere  e'
da ritenersi favorevole, qualora  non  venga  espresso  entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
 
                              Art. 59. 
 
 
                   Decorrenza e durata dei mandati 
 
    1. I termini  di  decorrenza  delle  cariche  sono  definiti  nel
regolamento generale di  ateneo,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
presente statuto. 
    2. In caso di intervenuta  vacanza  in  corso  d'anno,  il  nuovo
mandato degli organi  individuali  o  di  singoli  rappresentanti  in
organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria. 
    3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina  la
decadenza dall'ufficio. 
 
                              Art. 60. 
 
 
                        Funzioni disciplinari 
 
    1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti
ai corsi di studio attivati dall'universita' viene esercitata da  una
commissione  costituita  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
didattico di ateneo, presieduta dal rettore, di cui fa parte anche il
presidente del Consiglio degli studenti. 
    2. La  funzione  disciplinare  nei  confronti  dei  professori  e
ricercatori viene avviata dal rettore ed esercitata, conformemente al
parere espresso dal Collegio  di  disciplina  e  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni legislative, dal  Consiglio  di  amministrazione
senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari  non
superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo  parere  del
Collegio di disciplina. 
    3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare,  per  i
giudizi delle fasce di competenza, tre professori  di  prima  fascia,
tre professori di seconda fascia e tre ricercatori, tutti  in  regime
di tempo pieno, nominati dal Senato accademico, sentito il  Consiglio
di amministrazione. I componenti del Collegio durano  in  carica  tre
anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo
interno il Presidente. Esso opera secondo il principio  del  giudizio
fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 
    4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina e'  regolato
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    5.  La  funzione  disciplinare  nei   confronti   del   personale
tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita'  alle  vigenti
disposizioni normative. 
 
                              Art. 61. 
 
 
                     Violazioni del codice etico 
 
    1. Ferma restando  l'eventuale  responsabilita'  penale,  civile,
amministrativa,  su  ogni  violazione  del  codice  che  non  rivesta
carattere disciplinare decide il Senato accademico,  che  delibera  a
maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi  in  cui  una
condotta integri non solo  un  illecito  deontologico,  ma  anche  un
illecito disciplinare, prevale la  competenza  degli  organi  di  cui
all'art. 60 del presente statuto per i docenti e di  quelli  previsti
dalla normativa vigente in materia per gli studenti  e  il  personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Le sanzioni  potranno  consistere  in  un  richiamo  riservato
oppure in un richiamo pubblico. E' fatta salva comunque l'adozione di
ulteriori  iniziative  o  provvedimenti,  volti  specificamente  alla
rimozione,   laddove   possibile,   degli   effetti   prodotti    dai
comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico. 
 
                             TITOLO VII 
 
 
                     NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                              Art. 62. 
 
 
                             Regolamenti 
 
    1. Fino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  previsti  dal
presente statuto, le attivita' dell'Universita' sono disciplinate dai
regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo  statuto  medesimo.
L'adeguamento alle modifiche statutarie dovra' avvenire entro un anno
dall'entrata in vigore delle stesse. 
 
                              Art. 63. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate  con  decreto
del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. I periodi di mandato del rettore, dei  componenti  del  Senato
accademico, dei componenti del Consiglio di amministrazione e di ogni
altra  carica  individuale   o   collegiale   maturati   al   momento
dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo  ai
fini della eleggibilita' in tali organi.