Art. 3 
 
                  Utenze morose non disalimentabili 
 
  1. In nessun caso e' applicata la disalimentazione del servizio a: 
    a) gli utenti domestici residenti che versano  in  condizioni  di
documentato stato  di  disagio  economico-sociale,  come  individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali e'  in
ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale  pari  a  50  litri
abitante giorno; 
    b)  le  utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio   pubblico,
individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico  in  coerenza  con  gli  altri  settori  dalla  stessa
regolati. 
  2. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  a  tutti  gli  utenti  domestici  residenti  e'  garantito
l'accesso al quantitativo minino vitale  a  tariffa  agevolata.  Sono
altresi' previste adeguate forme di  comunicazione  all'utenza  e  di
rateizzazione anche  in  caso  di  morosita'  al  fine  di  garantire
l'accesso  al  quantitativo  minino   vitale   e   di   salvaguardare
l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la  copertura  dei
costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  e  dei   costi
ambientali e della risorsa.